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sabato 13 settembre 2014

Autotrasporto – Contributi alle aziende per le iniziative formative

Con il D.M. del 19 giugno 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiarito le modalità per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto (1).
Finalità, beneficiari e intensità del contributo
Le risorse destinate alle nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano, complessivamente, a 10 milioni di euro.
I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti purché inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, con esclusione dei corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
Le iniziative ammesse all’incentivo devono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.
Ai fini del finanziamento, l'attività formativa potrà essere avviata soltanto a partire dal 1° dicembre 2014.
Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Termine di proposizione delle domande e requisiti
Possono proporre domanda di accesso ai contributi le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia (2), (3).
Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, potrà  presentare una sola domanda di contributo e, a tal fine, potrà conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverrà esclusivamente a favore dell'impresa medesima.
A pena di inammissibilità, per le domande dovrà essere utilizzato esclusivamente  il modulo predisposto dal Ministero,  riempiendo tutti i campi di interesse e corredato di tutta la documentazione ivi prevista.
La presentazione della richiesta dovrà avvenire successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine perentorio del 15 settembre 2014 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima.
Sempre a pena di inammissibilità,  nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato il soggetto attuatore delle azioni formative, il quale non potrà in alcun caso essere modificato.
Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa, fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attività formativa, sarà comunque limitato ai seguenti massimali:
  • Ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
  • Compenso della docenza in aula: centoventi euro/ora;
  • Compenso dei tutor: trenta euro/ora;
  • Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.
Relativamente ad ogni progetto formativo la formazione a distanza non potrà superare il 10% del totale delle ore di formazione.
Alla domanda dovranno essere allegati  un programma del corso comprensivo delle materie di insegnamento, la durata dello stesso e il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero dei destinatari dell'iniziativa, il preventivo della spesa e il calendario del corso.
Qualsiasi modifica di uno o più elementi del calendario del corso o spostamento della sede dello stesso dovrà essere comunicata all'indirizzo incentivoformazione@ramspa.it perentoriamente almeno tre giorni prima rispetto alla prima data utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore, pena l'esclusione del progetto.
Attività istruttoria ed erogazione dei contributi
Per i profili connessi all'espletamento dell'attività istruttoria finalizzata all'erogazione dei contributi per la formazione professionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvarrà della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).
Entro la data del 28 novembre 2014, la Commissione istituita procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunica l'eventuale inammissibilità.
Il decreto in commento ha precisato l’inammissibilità delle istanze:
a) per le quali la domanda di finanziamento risulti non conforme o carente anche di uno solo dei requisiti previsti ai precedenti articoli;
b)per le quali le dichiarazioni autocertificate risultino mancanti o non conformi o carenti anche di uno solo dei requisiti previsti;
c) pervenute oltre i termini previsti;
d) presentate da imprese, anche se associate ad un consorzio o a una cooperativa, che hanno già inoltrato una istanza;
e) nelle quali il preventivo della spesa formulato risulti difforme dai massimali;
f) nelle quali l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non risultino conformi;
L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 22 Maggio 2015. Entro e non oltre la data del 29 maggio 2015 dovrà essere inviata una specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale o copia conforme, accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, indicate in apposito elenco, ovvero con fatture pro-forma unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa istante stipulerà a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese rendicontate - e non ancora pagate - a fronte dell'iniziativa formativa effettuata, IVA inclusa. Per la data di invio farà fede il timbro postale o la ricevuta del Ministero qualora la consegna avvenga a mano.
A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti: 
Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del Contratto di lavoro applicato.
  1. Dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica;
  2. Documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; 
  3. Documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa;
  4. Calendario definitivo dei corsi svolti; 
  5. Registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore;
  6. Tracciati della formazione svolta in modalità e-learning; 
  7. Dichiarazione dell'ente di formazione, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;
  8. Dichiarazione con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
  9. Coordinate bancarie dell'impresa.
Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati venga superato, il piano dei costi verrà d'ufficio riparametrato sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati per una sola volta ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi infruttuosamente il quale l'istruttoria verrà conclusa sulla base della solo documentazione valida disponibile.
La Commissione, valutati gli esiti dell'attività istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redigerà l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunicherà alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti.
L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate. Ove al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si è riservato la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, durante la loro effettuazione o al termine, e di controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa, anche attraverso la verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione.
In caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, di mancata effettuazione del corso alla data e nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, di una dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero di constatazione di una condotta non partecipativa degli iscritti, la Commissione provvederà ad escludere la domanda dell'impresa e, ove il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
Tutte le disposizioni sin qui richiamate entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Valerio Pollastrini


  1. - per effetto dell'art.1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. 224 in data 20 maggio 2014;
  2. - iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
  3. - ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

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