Nella
sentenza n.18353 del 27 agosto 2014, la Corte di Cassazione è intervenuta in
merito alle conseguenze del licenziamento illegittimo irrogato in regime di
tutela reale, in applicazione della vecchia formulazione dell’articolo 18 dello
Statuto dei Lavoratori (1), applicabile ratione temporis al caso di specie.
In
particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, nelle suddette circostanze,
qualora il dipendente abbia optato (2) per
l'indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto di lavoro dovrà
considerarsi estinto con la comunicazione di tale scelta al datore di lavoro.
Conseguentemente,
il lavoratore non avrà alcun titolo per richiedere la retribuzione inerente al
periodo successivo in cui la prestazione non è dovuta.
Valerio
Pollastrini
- - modificato dalla Legge n.92 del 28 giugno 2012;
- – secondo quanto disposto dall’art.18, comma 5, della Legge n.300/1970;
Nessun commento:
Posta un commento