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domenica 7 settembre 2014

Assunzioni congiunte in agricoltura

Il D.Lgs n.276 del 10 settembre 2003 aveva previsto (1) che le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, potessero procedere congiuntamente all'assunzione di dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

La stessa norma, inoltre, aveva chiarito che anche le imprese legate da un contratto di rete, a patto che almeno il 50 per cento di esse fosse costituito da aziende agricole, avrebbero potuto procedere alle predette assunzioni congiunte.

Tuttavia, sempre la medesima disposizione legislativa aveva subordinato l’applicazione delle misure in commento all’emanazione di un successivo decreto ministeriale (2).

A distanza di 11 anni, finalmente il Ministero del Lavoro, con il Decreto n.185 del  27 marzo 2014, pubblicato lo scorso 11 agosto in Gazzetta Ufficiale, ha chiarito le modalità con le quali, a partire dal prossimo 10 settembre, le imprese agricole potranno assumere congiuntamente dei  dipendenti.

Il decreto di applicazione  prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione riguardanti i lavoratori assunti congiuntamente siano effettuate al Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro, utilizzando il modello Unilav.

In particolare, la norma chiarisce, fra le diverse aziende, quali siano i soggetti sui quali ricade l’obbligo di effettuare la comunicazione di assunzione. Nello specifico:

-         Gruppi di impresa: le comunicazioni devono essere effettuate dall’impresa capogruppo;

-         Imprese riconducibili allo stesso proprietario: le comunicazioni devono essere effettuate  per il tramite dello stesso proprietario;

-         Imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado: le comunicazioni devono essere effettuate per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo;  

-         Imprese legate tra loro da un contratto di rete: le comunicazioni dovranno essere effettuate per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico contratto di rete;

Negli ultimi due casi sopra elencati, l'accordo o il contratto di rete dovranno essere depositati presso le associazioni di categoria, attraverso modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

Valerio Pollastrini

 
1)      - D.Lgs n.276/2003, art.31, comma 3;
2)      – D.Lgs n.276/2003, Art.31, comma 3-quarter;

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