La
stessa norma, inoltre, aveva chiarito che anche le imprese legate da un
contratto di rete, a patto che almeno il 50 per cento di esse fosse costituito
da aziende agricole, avrebbero potuto procedere alle predette assunzioni
congiunte.
Tuttavia,
sempre la medesima disposizione legislativa aveva subordinato l’applicazione delle
misure in commento all’emanazione di un successivo decreto ministeriale (2).
A
distanza di 11 anni, finalmente il Ministero del Lavoro, con il Decreto n.185
del 27 marzo 2014, pubblicato lo scorso 11
agosto in Gazzetta Ufficiale, ha chiarito le modalità con le quali, a partire
dal prossimo 10 settembre, le imprese agricole potranno assumere congiuntamente
dei dipendenti.
Il
decreto di applicazione prevede che le
comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione riguardanti i
lavoratori assunti congiuntamente siano effettuate al Centro per l'impiego ove
è ubicata la sede di lavoro, utilizzando il modello Unilav.
In
particolare, la norma chiarisce, fra le diverse aziende, quali siano i soggetti
sui quali ricade l’obbligo di effettuare la comunicazione di assunzione. Nello
specifico:
-
Gruppi
di impresa: le comunicazioni devono essere effettuate dall’impresa capogruppo;
-
Imprese
riconducibili allo stesso proprietario: le comunicazioni devono essere effettuate per il tramite dello stesso proprietario;
-
Imprese
riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità
entro il terzo grado: le comunicazioni devono essere effettuate per il tramite
di un soggetto individuato da uno specifico accordo;
-
Imprese
legate tra loro da un contratto di rete: le comunicazioni dovranno essere
effettuate per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico contratto
di rete;
Negli
ultimi due casi sopra elencati, l'accordo o il contratto di rete dovranno
essere depositati presso le associazioni di categoria, attraverso modalità che
ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.
Valerio
Pollastrini
1) - D.Lgs n.276/2003, art.31, comma 3;
2) – D.Lgs n.276/2003, Art.31, comma 3-quarter;
Nessun commento:
Posta un commento