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martedì 9 settembre 2014

Legge 104/92 – Diritto al trasferimento in altra sede

Nella sentenza n.18030/2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che il datore di lavoro deve dimostrare la presenza  delle circostanze ostative, addotte per rifiutare  il trasferimento richiesto dal lavoratore per l’assistenza di familiari non autosufficienti.

Nel caso di specie, un datore di lavoro aveva adito la Suprema Corte, sostenendo che il diritto al trasferimento richiesto dal dipendente  per apprestare assistenza al familiare disabile sia condizionato alle esigenze produttive ed organizzative dell’azienda e, pertanto, l’eventuale rifiuto sarebbe legittimo qualora detto provvedimento fosse incompatibile con simili esigenze.

Investita della questione, la Cassazione ha innanzitutto ribadito che l'art.33, comma quinto, della legge n.104/1992 deve essere interpretato nel senso che il diritto del lavoratore, padre o parente di un soggetto disabile, di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, non è assoluto, ma ne presuppone la compatibilità con l'interesse comune.

In questo senso, infatti, il diritto alla effettiva tutela dell'handicappato non può essere anteposto alla possibile consistente lesione  delle esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.

Tuttavia, la Suprema Corte ha sottolineato che, in ogni caso, grava sulla parte datoriale l'onere di provare  siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto.

Rilevata, nel caso di specie, l’assenza di una simile prova, la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

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