Richiamando
i precedenti della giurisprudenza di legittimità (1), la Suprema Corte ricordato come
la domanda della pensione d'inabilità civile contenga implicitamente anche
quella di attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità, atteso che tra i due
benefici assistenziali, relativi ad un diverso grado di compromissione della
capacità lavorativa, intercorre un necessario rapporto di continenza,
configurandosi l'assegno come un minus
rispetto alla pensione.
Di
conseguenza, se nel procedimento diretto al riconoscimento della pensione di
inabilità (2), il giudice
che, ritenuta insussistente la totale invalidità al lavoro, rinvenga l'esistenza della riduzione della capacità
lavorativa richiesta per l'assegno mensile (3), nonché degli altri requisiti specificamente
richiesti per questo tipo di beneficio, può legittimamente affermarne il
diritto.
Nella
suddetta ipotesi, infatti, non verrebbe attribuito un bene della vita
sostanzialmente diverso da quello richiesto, né la decisione sarebbe raggiunta
su fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, attraverso l’introduzione
nel processo di un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a
sostegno della domanda.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.19164/2006; Cass., Sentenza
n.6744/1999;
2)
-
Prevista dall’art.12 della Legge n.118/1971;
3)
–
Previsto dall’art.13 della Legge n.118/1971;
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