Conseguentemente,
ai compensi erogati alle indossatrici
straniere non può essere applicata, ai fini fiscali, la ritenuta del 30%, prevista dall'art.23 del Dpr n.600/1973 a carico dei
soggetti non residenti.
Nel
caso di specie, una nota casa di moda italiana, in vista della settimana della moda di Milano, aveva
acquistato da un'agenzia inglese un pacchetto di servizi per la fornitura delle
modelle.
In
seguito, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso a carico dell’azienda un avviso
di accertamento per il mancato versamento delle ritenute a titolo d'imposta del
30% sui compensi erogati per prestazioni professionali rese da soggetti non
residenti.
Dopo
che la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze aveva accolto il ricorso
dell’azienda, l’Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Commissione
Regionale.
Investito
della questione, il Collegio dell’appello ha preliminarmente osservato la
necessità di individuare la corretta qualificazione dell'attività di
indossatrice.
In
proposito, è stato osservato come il tratto distintivo dell'attività artistica
sia quello della creatività, nonché quello dell’interpretazione, nonostante
quest’ultimo elemento assuma rilevanza solamente al verificarsi di determinate
condizioni.
Tornando
al caso di specie, la Corte ha escluso
la sussistenza delle circostanze suddette.
L’azienda
committente, infatti, rivolgendosi all’agenzia straniera, aveva contrattato
solamente la prestazione di modelle genericamente indicate, senza richiedere la
presenza di specifiche indossatrici.
Le
modalità del servizio, pertanto, avevano
determinato il venir meno dell’infungibilità tipica della prestazione artistica,
limitandosi le modelle a presentare, sia pure con scioltezza ed eleganza, dei
capi di abbigliamento senza il significativo valore aggiunto derivante da
apporti personali.
I
compensi corrisposti all'agenzia inglese dovevano quindi essere inquadrati come
reddito d'impresa.
A
sostegno di questa interpretazione, si aggiunga che il corrispettivo pattuito
comprendeva anche le competenze dell'agenzia per l'attività di selezione,
l'organizzazione delle trasferte e le spese accessorie.
Risultando
l’agenzia fornitrice priva di qualsiasi stabile organizzazione in Italia, tali
redditi, pertanto, in forza della
convenzione Italia-Regno Unito, dovevano essere tassati interamente nel Paese di residenza.
Valerio
Pollastrini
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