Secondo
la Corte, infatti, in simili casi la
responsabilità del danno deve essere imputata per due terzi al dipendente,
mentre il restante terzo è a carico del dirigente, colpevole per l’omesso
controllo.
Nella
pronuncia in commento è stato ricordato come il legislatore abbia conferito ai
dirigenti pubblici i poteri e le capacità del privato datore di lavoro.
Il
caso sottoposto alla Corte dei Conti è
quello di un dipendente pubblico che, in sede penale, aveva patteggiato la
condanna inflittagli per le numerose assenze ingiustificate dal lavoro, durante
le quali aveva svolto l’attività di maestro di tennis.
A
proposito del dirigente, rimasto estraneo alla vicenda penale, la Corte ha
riconosciuto la sua responsabilità per l’omissione dei controlli dovuti
sull’operato del lavoratore.
Ai
fini della quantificazione del danno subito dall’Ente, il Collegio ha
considerato i compensi illegittimamente percepiti per i periodi in cui il
dipendente si era arbitrariamente assentato, quelli illegittimamente percepiti
per la seconda attività svolta senza l’autorizzazione dell’Amministrazione,
nonché i danni apportati all’immagine.
I
fini risarcitori, il dirigente è stato condannato a rifondere all’Ente un terzo
dei danni suddetti.
Valerio
Pollastrini
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