Nel
caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto ad un dipendente la
maggiore tassazione dovuta su alcuni emolumenti ricevuti dal datore di lavoro.
Il
lavoratore aveva contestato la relativa cartella esattoriale, sostenendo che
fosse l’azienda a dover provvedere al versamento.
Investita
della questione, la Cassazione ha sottolineato come, in materia tributaria, tra
sostituto d’imposta e soggetto sostituito intercorra un rapporto giuridico di
solidarietà passiva nei confronti dell’Erario.
Di
conseguenza, nei confronti del datore di lavoro e del dipendente risultano
applicabili i principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello
di cui all'art.1306 c. c., riguardante l'estensione del giudicato.
La
Suprema Corte ha quindi concluso affermando che, pur essendo il datore di
lavoro sostituto d’imposta obbligato al pagamento delle ritenute, il dipendente
sostituito rimane pur sempre obbligato
solidalmente per il versamento di detti emolumenti.
In
applicazione dei principi generali della solidarietà passiva, pertanto, l’Erario
può richiedere al lavoratore l’estinzione del debito relativo all’imposta non
versata dall’azienda.
Valerio
Pollastrini
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