Nella
premessa, il Ministero ha ricordato che il comma 5 dell’art.42 del D.Lgs.
n.151/2001 riconosce al coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravità il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo
o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro (2).
La
stessa norma, inoltre, prevede che, in caso di mancanza, decesso o patologie
del coniuge convivente, il predetto congedo spetta, in ordine di priorità sulla
base del vincolo di parentela con il disabile, ai seguenti soggetti:
- il padre o la madre anche adottivi;
- uno dei figli conviventi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Il
Ministero ha poi richiamato la Circolare n.41/2009, con la quale l’Inps ha precisato che i genitori naturali o
adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella
misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:
- il figlio - portatore di handicap - non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
Sul
punto, occorre però precisare come la Consulta (3) abbia recentemente dichiarato incostituzionale il
predetto comma 5 dell’art.42, nella parte in cui non include nel novero dei
soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il parente o l’affine
entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie
invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione (4).
Per
quanto sopra riportato, a detta del Ministero
l’individuazione dei soggetti aventi diritto al
periodo di congedo non è suscettibile di interpretazione analogica ma risulta
tassativa, anche in ragione del fatto che durante la fruizione dello stesso il
richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità.
In
conclusione, nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non
conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia
nei termini sopra indicati, il genitore non convivente può beneficiare del
periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da
parte di un convivente more uxorio,
non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.
Valerio
Pollastrini
- - Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- - Art.4, comma 2, della Legge n.53/2000;
- - Corte Costituzionale, Sentenza n.203/2013;
- - cfr. Circ. INPS n.159/2013;
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