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lunedì 15 settembre 2014

Appalti pubblici – Componimento delle controversie

Lo scorso 12 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale   il regolamento emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  per il componimento delle controversie insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (1).

I richiedenti

Sia la  stazione appaltante, che una o più parti interessate potranno, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorità Garante un’istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara.

Tra i soggetti legittimati a presentare l’istanza suddetta, vi sono, inoltre,  i portatori di interessi pubblici o privati, nonché quelli di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.  

Inammissibilità / Improcedibilità delle istanze

Non saranno ammesse le istanze:

  • in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate;
  • incomplete delle informazioni obbligatorie e della documentazione richiesta;
  • non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.



Le istanze dovranno essere redatte attraverso il modulo appositamente predisposto  e saranno trasmesse preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Nella formulazione dell'istanza, le parti potranno chiedere che, in sede di pubblicazione del parere, vengano esclusi eventuali dati sensibili espressamente segnalati.

Qualora l’Autorità gravante ritenesse che  le richieste dichiarate inammissibili abbiano ad oggetto questioni giuridiche di particolare rilevanza, le stesse saranno ugualmente trattate ai fini dell'adozione di una pronuncia,  anche a carattere generale.

Nei  casi di sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale di primo grado sulla medesima questione oggetto del parere, di sopravvenuta carenza di interesse delle parti o di rinuncia al parere, le istanze diverranno improcedibili.

In via prioritaria, saranno trattate le istanze  presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara.

Diversamente, quando cioè le istanze risultino presentate singolarmente, verrà data la precedenza:  

  • alle istanze presentate dalla stazione appaltante;
  • alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria);
  • alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici.



In caso di inammissibilità e/o improcedibilità, l’Autorità Garante provvederà a comunicare alle parti interessate l’archiviazione dell’istanza.

Contenuti dell'istanza

Se presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente, l’istanza dovrà contenere l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.

Quando, invece, l'istanza sia presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell'istruttoria, l'Autorità formulerà alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.

Esame delle istanze

L'ufficio comunicherà alle parti l'avvio dell'istruttoria, concedendo il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie e ulteriori documenti.

Sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la Commissione valuterà se sussista la necessità di procedere all'audizione delle parti interessate.

Approvazione del parere

Il Consiglio dell'Autorità dovrà deliberare il parere entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo il periodo necessario per l'acquisizione della documentazione istruttoria.

In ogni caso, l'Autorità avrà la facoltà di svolgere ulteriori attività nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza.

Parere in forma semplificata

Per tutte le questioni ritenute di pacifica risoluzione, il parere potrà essere reso in forma semplificata.

Istanza di riesame

Saranno ritenute inammissibili le istanze aventi ad oggetto il riesame di questioni controverse già definite con parere di pre-contenzioso o per le quali sia stata disposta l'archiviazione, fatta salva l'ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto.

Comunicazioni e pubblicità

Il parere approvato dal Consiglio verrà comunicato alle parti interessate e, successivamente, trasmesso all'ufficio comunicazione per la sua pubblicazione nel sito intranet ed internet dell'Autorità.

Le comunicazioni tra l'Autorità e le parti interessate saranno effettuate tramite posta elettronica certificata.

Attività conciliative

Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell'esecutore, l'Autorità potrà esprimere un parere non vincolante anche su questioni insorte dopo la stipulazione del contratto. 

Entrata in vigore

Il Regolamento in commento è entrato in vigore il 13 settembre 2014,  giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Valerio Pollastrini

 

  1. - di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006;

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