I richiedenti
Sia
la stazione appaltante, che una o più
parti interessate potranno, singolarmente o congiuntamente, rivolgere
all'Autorità Garante un’istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di
soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di
gara.
Tra
i soggetti legittimati a presentare l’istanza suddetta, vi sono, inoltre, i portatori di interessi pubblici o privati,
nonché quelli di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
Inammissibilità
/ Improcedibilità delle istanze
Non
saranno ammesse le istanze:
- in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate;
- incomplete delle informazioni obbligatorie e della documentazione richiesta;
- non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.
Le
istanze dovranno essere redatte attraverso il modulo appositamente predisposto e saranno trasmesse preferibilmente tramite
posta elettronica certificata. Nella formulazione dell'istanza, le parti
potranno chiedere che, in sede di pubblicazione del parere, vengano esclusi
eventuali dati sensibili espressamente segnalati.
Qualora
l’Autorità gravante ritenesse che le
richieste dichiarate inammissibili abbiano ad oggetto questioni giuridiche di
particolare rilevanza, le stesse saranno ugualmente trattate ai fini dell'adozione
di una pronuncia, anche a carattere
generale.
Nei casi di sopravvenienza di una pronuncia
giurisdizionale di primo grado sulla medesima questione oggetto del parere, di
sopravvenuta carenza di interesse delle parti o di rinuncia al parere, le istanze
diverranno improcedibili.
In
via prioritaria, saranno trattate le istanze presentate congiuntamente dalla stazione
appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara.
Diversamente,
quando cioè le istanze risultino presentate singolarmente, verrà data la
precedenza:
- alle istanze presentate dalla stazione appaltante;
- alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria);
- alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici.
In
caso di inammissibilità e/o improcedibilità, l’Autorità Garante provvederà a
comunicare alle parti interessate l’archiviazione dell’istanza.
Contenuti
dell'istanza
Se
presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente, l’istanza
dovrà contenere l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini
della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.
Quando,
invece, l'istanza sia presentata da una parte diversa dalla stazione
appaltante, con la comunicazione di avvio dell'istruttoria, l'Autorità
formulerà alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti
pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del
parere.
Esame delle
istanze
L'ufficio
comunicherà alle parti l'avvio dell'istruttoria, concedendo il termine di dieci
giorni per la presentazione di memorie e ulteriori documenti.
Sulla
base della documentazione e delle informazioni acquisite, la Commissione
valuterà se sussista la necessità di procedere all'audizione delle parti
interessate.
Approvazione del
parere
Il
Consiglio dell'Autorità dovrà deliberare il parere entro novanta giorni dalla
presentazione dell'istanza, fatto salvo il periodo necessario per
l'acquisizione della documentazione istruttoria.
In
ogni caso, l'Autorità avrà la facoltà di svolgere ulteriori attività
nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza.
Parere in forma
semplificata
Per
tutte le questioni ritenute di pacifica risoluzione, il parere potrà essere
reso in forma semplificata.
Istanza di
riesame
Saranno
ritenute inammissibili le istanze aventi ad oggetto il riesame di questioni
controverse già definite con parere di pre-contenzioso o per le quali sia stata
disposta l'archiviazione, fatta salva l'ipotesi in cui vengano dedotte e
documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto.
Comunicazioni e
pubblicità
Il
parere approvato dal Consiglio verrà comunicato alle parti interessate e,
successivamente, trasmesso all'ufficio comunicazione per la sua pubblicazione
nel sito intranet ed internet dell'Autorità.
Le
comunicazioni tra l'Autorità e le parti interessate saranno effettuate tramite
posta elettronica certificata.
Attività
conciliative
Su
iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell'esecutore, l'Autorità potrà
esprimere un parere non vincolante anche su questioni insorte dopo la
stipulazione del contratto.
Entrata in
vigore
Il
Regolamento in commento è entrato in vigore il 13 settembre 2014, giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Valerio
Pollastrini
- - di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006;
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