Nella
vicenda in commento, un cittadino cinese, al quale nel 1999, a seguito della sanatoria (1), era stato
rilasciato il permesso di soggiorno, poi
rinnovato nel 2008, aveva appellato la
sentenza del TAR per il Veneto, nella
quale era stato respinto il suo ricorso avverso il provvedimento del Questore
di Vicenza, di revoca del permesso di soggiorno (2), in quanto, all’esito di
indagini dattiloscopiche, era emerso che il medesimo, con le generalità di
C.Z.H. nato nel 1971, il 31 marzo 1998, era stato colpito da decreto di
espulsione della Questura di Modena, che ne aveva poi negato la revoca.
Premesso
di essere coniugato con due figlie, l’appellante aveva sostenuto che,
diversamente dalla visione meramente formalistica della Questura di Vicenza,
l’espulsione dovesse ritenersi superata dal permesso di soggiorno del 1999 e,
comunque, inefficace perché con esso in contrasto poiché, pur entrato
irregolarmente in Italia, aveva fruito della sanatoria, svolgendo regolare
attività lavorativa e manifestando affidabilità ed integrazione, senza aver mai
tenuto una condotta contraria alla legge
talché, a distanza di tanti anni, sarebbe venuta meno ogni ragione di sicurezza
e ordine pubblico che potesse giustificare il divieto di reingresso.
In
quanto coniugato e padre due figlie, il ricorrente aveva inoltre sostenuto che
la sua permanenza dovesse intendersi consentita per gravi motivi connessi con
lo sviluppo psico-fisico del minore e per il diritto all’unità familiare,
oggetto di speciale protezione.
Dopo
il rigetto dell’appello, il Consiglio di Stato, investito della questione, ha
riepilogato nella premessa il quadro normativo di riferimento.
In
particolare l’art.4, c. 6, del D.Lgs. n.286/1998 dispone che "Non possono fare ingresso nel territorio
dello Stato (...) gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso",
mentre il successivo art.5, c. 5, prevede che: "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato".
Tuttavia,
quest’ultima norma (3), oltre a far
salvi "sopraggiunti nuovi elementi
che ne consentano il rilascio", aggiunge che "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto
del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della
natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché,
per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del
suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".
In
proposito, però, la Consulta ha recentemente dichiarato l’anticostituzionalità
di detto comma 5 (4) nella parte in cui prevede che la valutazione
discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare» o al «familiare
ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
Di
conseguenza, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, il provvedimento
impugnato in primo grado è illegittimo, in quanto adottato sulla base di un
mero automatismo tra revoca del permesso di soggiorno ed avvenuta espulsione,
senza previo giudizio di pericolosità sociale ed alcuna considerazione degli
elementi indicati dalla norma in parola, ovverosia la natura e l’effettività
dei vincoli familiari del signor Z., l'esistenza di legami familiari e sociali
con il suo Paese d'origine e la durata del suo soggiorno in Italia.
In
conclusione, il Consiglio di Stato ha disposto che la sentenza appellata debba essere riformata
nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado.
Valerio
Pollastrini
- - di cui al D.P.C.M. 16 ottobre 1998;
- - ai sensi degli artt.4, comma 6, 5, comma 5, e 13, comma 13, del D.Lgs. n.286 del 25 luglio 1998;
- - nel testo modificato dall'art.2, comma 1, lett. b), n. 1), del D.Lgs. n.5 dell’8 gennaio 2007, applicabile ratione temporis;
- - Corte Costituzionale, Sentenza n.202 del 18 luglio 2013;
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