Nel
caso di specie, il legale rappresentante di una società era stato imputato per
il reato previsto per l’omesso versamento all’Inps delle somme trattenute sulle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti (1).
Investito
della questione, il Tribunale ha rilevato che il fatto contestato non costituisce più reato,
richiamando, in proposito, una recente
pronuncia della Consulta sulla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma
1-bis, del D.L. n.463/1983, sollevata in merito agli omessi versamenti di
cifre risibili o, comunque, di entità modesta con riferimento ad ogni singolo periodo
di imposta.
In
tale occasione, pur ribadendo la piena legittimità della disposizione in esame,
la Corte Costituzionale ha sottolineato l’utilità, anche nell’ambito di tale
fattispecie criminosa, del generale canone interpretativo offerto dal principio
di necessaria offensività della condotta concreta, in base al quale deve essere
escluso il rilievo penale delle condotte
apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, esse risultino in concreto prive
di significato lesivo (3).
Il
Tribunale ha inoltre ricordato come l’art.2 della Legge n.67/2014 abbia
conferito al Governo la Delega per la riforma della disciplina sanzionatoria,
al fine di trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’art.2,
comma 1-bis, del Decreto-Legge n.463/1983 (4), purché l’omesso versamento non ecceda
il limite complessivo di 10.000,00 € annui.
A
questo riguardo, sia la dottrina che la stessa Corte Costituzionale (5) hanno chiarito
che la suddetta Legge Delega non si
limita a disciplinare i rapporti “interni” tra Parlamento e Governo ma
costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche.
Nonostante
la predetta Delega, certamente, non abbia provveduto ad una formale
depenalizzazione del reato in commento, a detta del Tribunale essa assolve
tuttavia la funzione di orientare l’interpretazione della norma di riferimento,
completando il contenuto precettivo di quanto
affermato dal Giudice delle Leggi.
In
questi termini, se il Giudice di merito è legittimato ad effettuare una
valutazione in termini di offensività delle condotte asseritamente costitutive
del reato in parola, costituisce dato altrettanto oggettivo il fatto che il Parlamento,
ossia l’organo costituzionale espressione della volontà popolare e titolare del
potere legislativo,
ha
stabilito, in termini espliciti, che gli omessi versamenti inferiori a 10.000,00 € per ogni periodo di imposta non
devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalmente tutelati.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
di cui all'art.81 c.p. e all’art.2 del D. L. n.463/83, convertito nella L. n.638/1983,
come modificato dal D.L. n.338/89 convertito nella L. 389/89;
(2)
–
Corte Costituzionale, Sentenza n.139 del 19 maggio 2014;
(3)
-
Corte Costituzionale, Sentenza n.333/1991;
(4)
-
convertito, con modificazioni, dalla legge n.638/1983;
(5)
–
Corte Costituzionale, Sentenza n.224/1990;
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