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venerdì 1 agosto 2014

Quando l’omesso delle ritenute previdenziali non costituisce reato

Nella sentenza del 27 giugno 2014, il Tribunale di Asti ha chiarito che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali non costituisce reato quando risulti di modesta entità.

Nel caso di specie, il legale rappresentante di una società era stato imputato per il reato previsto per l’omesso versamento all’Inps delle somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti (1).

Investito della questione, il Tribunale ha rilevato che  il fatto contestato non costituisce più reato, richiamando, in proposito,  una recente pronuncia della Consulta sulla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del  D.L. n.463/1983,  sollevata in merito agli omessi versamenti di cifre risibili o, comunque, di entità modesta con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta.

In tale occasione, pur ribadendo la piena legittimità della disposizione in esame, la Corte Costituzionale ha sottolineato l’utilità, anche nell’ambito di tale fattispecie criminosa, del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta, in base al quale deve essere escluso il  rilievo penale delle condotte apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, esse risultino in concreto prive di significato lesivo (3).

Il Tribunale ha inoltre ricordato come l’art.2 della Legge n.67/2014 abbia conferito al Governo la Delega per la riforma della disciplina sanzionatoria, al fine di trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’art.2, comma 1-bis, del Decreto-Legge n.463/1983 (4), purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000,00 € annui.

A questo riguardo, sia la dottrina che la stessa Corte Costituzionale (5) hanno chiarito che la suddetta  Legge Delega non si limita a disciplinare i rapporti “interni” tra Parlamento e Governo ma costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche.

Nonostante la predetta Delega, certamente, non abbia provveduto ad una formale depenalizzazione del reato in commento, a detta del Tribunale essa assolve tuttavia la funzione di orientare l’interpretazione della norma di riferimento, completando  il contenuto precettivo di quanto affermato dal Giudice delle Leggi.

In questi termini, se il Giudice di merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte asseritamente costitutive del reato in parola, costituisce dato altrettanto oggettivo il fatto che il Parlamento, ossia l’organo costituzionale espressione della volontà popolare e titolare del potere legislativo,
ha stabilito, in termini espliciti, che gli omessi versamenti inferiori a  10.000,00 € per ogni periodo di imposta non devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalmente tutelati.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – di cui all'art.81 c.p. e all’art.2 del D. L. n.463/83, convertito nella L. n.638/1983, come modificato dal D.L. n.338/89 convertito nella L. 389/89;
(2)   – Corte Costituzionale, Sentenza n.139 del 19 maggio 2014;
(3)   - Corte Costituzionale, Sentenza n.333/1991;
(4)   - convertito, con modificazioni, dalla legge n.638/1983;
(5)   – Corte Costituzionale, Sentenza n.224/1990;

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