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venerdì 1 agosto 2014

L’obbligo della visita medica preventiva è connesso alla specifica mansione del lavoratore

Nella sentenza n.30919 del 15 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha osservato che, ai fini della sussistenza del reato  inerente alla mancata sottoposizione dei dipendenti alla visita medica preventiva ed obbligatoria, è necessario accertare le concrete mansioni svolte dai lavoratori.

Il caso di specie è quello del titolare di un campeggio che, ritenuto colpevole  del reato (1) connesso all'omessa visita medica preventiva, era stato condannato dal Tribunale alla pena di  1.500,00 € di ammenda.

Nell’adire la Cassazione, l’imputato aveva lamentato che il Tribunale avesse ritenuto che tutti i lavoratori del campeggio dovessero essere sottoposti a visita medica, compresi gli impiegati di segreteria.

Il ricorrente aveva rilevato come l'art.41 del D.Lgs. n.81/2008 preveda l’obbligo della sorveglianza sanitaria, tra cui quello della visita preventiva,  nei confronti dei lavoratori esposti a singoli rischi esplicitamente previsti.

A detta del datore di lavoro, pertanto,  per i dipendenti non esposti a rischio, come gli amministrativi e gli addetti alla segreteria, non vi sarebbe alcun obbligo di visita preventiva.

Sempre a tale riguardo, l’imputato aveva  sottolineato che lo stesso verbale di accertamento  aveva precisato che l'omessa sottoposizione a visita medica dei tre dipendenti addetti alla segreteria sarebbe potuta essere sanzionata soltanto in relazione all'uso dei videoterminali (2).

Dal momento che, nella specie, tale utilizzo era stato escluso, il datore di lavoro riteneva  conseguentemente insussistente il reato ascrittogli.

Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte  ha ricordato che l’art.41 del D.Lgs. n.81/2008  prevede che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende la visita medica preventiva rivolta ad accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il dipendente è destinato, valutandone  l’idoneità alla mansione specifica, e  la visita medica periodica il cui scopo è quello di controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione attribuitagli.

In sostanza, la Cassazione ha sconfessato la pronuncia del merito poiché non aveva indicato quali fossero le mansioni svolte dai lavoratori, assumendo che, in ogni caso, trovasse   applicazione quanto disposto dall’art.18, comma 1, lett.g), del  D.Lgs. n.81/2008,  ai sensi del quale il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre  i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel richiamato decreto.

Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto che  la sorveglianza sanitaria, cui fa riferimento la predetta norma, fosse quella di cui all'art.41, comma 2, lett. b), relativa alla visita medica periodica.

Parimenti, il giudice del merito non aveva considerato  che la contestazione rivolta al datore di lavoro non riguardasse le visite mediche periodiche previste dal programma di sorveglianza sanitaria, bensì  la mancata sottoposizione a visita medica preventiva.

Per tali ragioni, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la decisione al medesimo Tribunale, chiamato ad accertare compiutamente  se  i lavoratori  indicati nel verbale di prescrizioni fossero stati  sottoposti a visita medica preventiva in funzioni delle mansioni svolte.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Fattispecie di reato prevista dagli artt.18, comma 1, lett. d) e z), 29, comma 1, 36, 37 e 41, comma 2,  del  D.Lgs. n.81/2008;
(2)   – Ai sensi dell’art.176 del D.Lgs. n.81/2008;

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