Il
caso di specie è quello del titolare di un campeggio che, ritenuto colpevole del reato (1) connesso all'omessa visita medica
preventiva, era stato condannato dal Tribunale alla pena di 1.500,00 € di ammenda.
Nell’adire
la Cassazione, l’imputato aveva lamentato che il Tribunale avesse ritenuto che
tutti i lavoratori del campeggio dovessero essere sottoposti a visita medica,
compresi gli impiegati di segreteria.
Il
ricorrente aveva rilevato come l'art.41 del D.Lgs. n.81/2008 preveda l’obbligo
della sorveglianza sanitaria, tra cui quello della visita preventiva, nei confronti dei lavoratori esposti a singoli
rischi esplicitamente previsti.
A
detta del datore di lavoro, pertanto, per
i dipendenti non esposti a rischio, come gli amministrativi e gli addetti alla
segreteria, non vi sarebbe alcun obbligo di visita preventiva.
Sempre
a tale riguardo, l’imputato aveva sottolineato
che lo stesso verbale di accertamento aveva
precisato che l'omessa sottoposizione a visita medica dei tre dipendenti
addetti alla segreteria sarebbe potuta essere sanzionata soltanto in relazione all'uso
dei videoterminali (2).
Dal
momento che, nella specie, tale utilizzo era stato escluso, il datore di lavoro
riteneva conseguentemente insussistente
il reato ascrittogli.
Nell’accogliere
il ricorso, la Suprema Corte ha
ricordato che l’art.41 del D.Lgs. n.81/2008 prevede che la sorveglianza sanitaria,
effettuata dal medico competente, comprende la visita medica preventiva rivolta
ad accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il dipendente è destinato,
valutandone l’idoneità alla mansione
specifica, e la visita medica periodica
il cui scopo è quello di controllare lo stato di salute del lavoratore ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione attribuitagli.
In
sostanza, la Cassazione ha sconfessato la pronuncia del merito poiché non aveva
indicato quali fossero le mansioni svolte dai lavoratori, assumendo che, in
ogni caso, trovasse applicazione quanto
disposto dall’art.18, comma 1, lett.g), del
D.Lgs. n.81/2008, ai sensi del
quale il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e di richiedere al
medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
richiamato decreto.
Il
Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto che la sorveglianza sanitaria, cui fa riferimento
la predetta norma, fosse quella di cui all'art.41, comma 2, lett. b), relativa
alla visita medica periodica.
Parimenti,
il giudice del merito non aveva considerato che la contestazione rivolta al datore di
lavoro non riguardasse le visite mediche periodiche previste dal programma di
sorveglianza sanitaria, bensì la mancata
sottoposizione a visita medica preventiva.
Per
tali ragioni, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la
decisione al medesimo Tribunale, chiamato ad accertare compiutamente se i
lavoratori indicati nel verbale di prescrizioni
fossero stati sottoposti a visita medica
preventiva in funzioni delle mansioni svolte.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Fattispecie di reato prevista dagli artt.18, comma 1, lett. d) e z), 29, comma 1,
36, 37 e 41, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008;
(2)
–
Ai sensi dell’art.176 del D.Lgs. n.81/2008;
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