Si
tratta di un onere che non risulta connesso all’onerosità della prestazione, in
quanto il professionista è obbligato a stipulare la suddetta assicurazione
anche qualora accetti l’incarico a titolo gratuito, nonché qualora lo stesso
lavori, anche in via occasionale, alle dipendenze di uno studio privato ed a
prescindere dal possesso o meno della Partita
IVA.
Nella
sentenza n.3622/2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’assicurazione
professionale può tutelare anche i danni antecedenti alla stipula, purché nel
contratto vi sia la clausola c.d. claim made (2).
In
questo caso, purché il contratto stipulato con l’assicurazione sia in corso, la
garanzia opera dal momento in cui viene richiesto il risarcimento.
Tale
possibile estensione temporale della tutela trova la sua giustificazione nel
fatto che, sovente, il momento in cui viene commesso l’errore dal
professionista risulta considerevolmente anteriore rispetto a quello in cui il
cliente denunci il danno subito.
Attraverso
la richiamata clausola, pertanto, è possibile coprire anche il periodo
precedente alla stipula del contratto di assicurazione.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Dpr n.137/2012;
(2)
-
a richiesta fatta;
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