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domenica 10 agosto 2014

Copertura della polizza professionale

Con la c.d. Riforma delle Professioni (1) è stato introdotto, a carico dei professionisti, l’obbligo di stipulare un’assicurazione nel momento dell’assunzione di un incarico comportante  una diretta responsabilità verso il cliente.

Si tratta di un onere che non risulta connesso all’onerosità della prestazione, in quanto il professionista è obbligato a stipulare la suddetta assicurazione anche qualora accetti l’incarico a titolo gratuito, nonché qualora lo stesso lavori, anche in via occasionale, alle dipendenze di uno studio privato ed a prescindere dal possesso o meno della  Partita IVA.

Nella sentenza n.3622/2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’assicurazione professionale può tutelare anche i danni antecedenti alla stipula, purché nel contratto vi sia la clausola c.d. claim made (2).

In questo caso, purché il contratto stipulato con l’assicurazione sia in corso, la garanzia opera dal momento in cui viene richiesto il risarcimento.

Tale possibile estensione temporale della tutela trova la sua giustificazione nel fatto che, sovente, il momento in cui viene commesso l’errore dal professionista risulta considerevolmente anteriore rispetto a quello in cui il cliente denunci il danno subito.

Attraverso la richiamata clausola, pertanto, è possibile coprire anche il periodo precedente alla stipula del contratto di assicurazione.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Dpr n.137/2012;
(2)   - a richiesta fatta;

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