Nella
sentenza n.15435/2014 la Corte di Cassazione ha chiarito che i permessi previsti
dalla legge 104/1992 per l’assistenza del familiare disabile non sono
computabili per il calcolo della tredicesima mensilità qualora risultino
cumulati con i congedi parentali e con i congedi per la malattia del figlio.
Nella
pronuncia in commento, la Suprema Corte ha però precisato che in tutti gli
altri casi i permessi della 104 devono, altresì, essere computati ai fini della
quantificazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive.
Diversamente,
la situazione economica dei congiunti del portatore di handicap ne risulterebbe
aggravata, con conseguente inammissibile disincentivazione dell’utilizzo dei
suddetti permessi.
Valerio
Pollastrini
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