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domenica 10 agosto 2014

Lavoratori a termine – Diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni

Nella Circolare n.16 del 22 luglio 2014, la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha analizzato il diritto di precedenza in favore dei lavoratori a termine in caso di nuove assunzioni, ai sensi delle modifiche introdotte dal D.L. n.34/2014 (1).

Il diritto di precedenza
L’art.5, comma 4-quater, del D.Lgs. n.368/2001 prevede che  "il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine".

In questo caso, dunque, il diritto di precedenza scatta al superamento della soglia di sei mesi.

Il suddetto termine, inoltre, può essere ridotto o ampliato dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, purché sottoscritta  dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
Le Circolari della NO 2014 CIRCOLARE NUMCIRCOLARE PAGINA 2 / PA Diritto di precedenza delle lavoratrici in congedo di maternità
Il periodo di congedo di maternità (2), intervenuto nel corso di un contratto a termine, viene conteggiato per determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza in analisi. Tale disposizione, tuttavia, si riferisce solamente al diritto di precedenza di cui al precedente comma 4-quater e non anche a quello previsto per i lavoratori assunti per attività stagionali.

Alle lavoratrici  che hanno maturato un diritto di precedenza avendo prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi comprensivo di un periodo di astensione di cui sopra, inoltre, è riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

A tal fine, però,  solamente il periodo di congedo ricadente entro il termine apposto al contratto concorre quale periodo di attività lavorativa. L'eventuale periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se indennizzato dall'Istituto direttamente alla lavoratrice, non potrà dunque  essere conteggiato.

Il diritto di precedenza per le attività stagionali
L’art.5, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n.368/2001 è rivolto, invece, ai lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali, i quali maturano un diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

In questo caso il lavoratore potrà esercitare il diritto di precedenza solamente se ne abbia   manifestato la propria volontà:

-          entro  sei mesi dalla cessazione, per la casistica generale;

-         entro  tre mesi dalla cessazione per lo svolgimento di attività stagionali.

Tale diritto di precedenza, se opzionato, si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Decorso tale termine, quand’anche il lavoratore abbia manifestato il proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro, quest'ultimo sarà libero di
instaurare un rapporto con un differente lavoratore.

Il successivo comma 4-sexies, cosi come modificato da ultimo, prevede che il diritto di precedenza sopra analizzato debba essere espressamente richiamato nell'atto scritto di apposizione del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.368/2001.

Il diritto di precedenza per i lavoratori a chiamata a tempo determinato
Nelle risposte alle Faq rilasciate dall'Inps, l'Istituto aveva evidenziato come il diritto di precedenza relativo ai rapporti a termine fosse applicabile anche ai contratti di lavoro intermittenti, in caso di prestazione  effettivamente resa per più di 6 mesi anche in modo non continuativo.

Tale interpretazione, però, non appare condivisibile, proprio in relazione alla disciplina speciale che regolamenta il contratto a chiamata.

Per quanto riguarda il diritto di precedenza, pertanto, il rapporto di lavoro intermittente a tempo determinato non potrà essere assimilato al rapporto a termine.

Tale indirizzo è stato confermato dal Ministero del Lavoro  con la Circolare n.4/2005 (3).

Valerio Pollastrini

(1)   - cosi come convertito con modifiche nella Legge n.78/2014;
(2)   - fruito dalle lavoratrici ai sensi dell'art.16, comma 1, del Testo Unico di cui al D.Lgs. n.151/2001;
(3)   - richiamata e confermata con interpello n.72/2009;

Tabella riassuntiva

Tipologia contrattuale
Obbligo richiamo
Diritto di precedenza in contratto di assunzione
Termine per esprimere la volontà alla riassunzione (da cessazione rapporto)
Scadenza diritto di precedenza
Il lavoratore deve palesare autonomamente il proprio interesse
 
Attivazione datore di lavoro per conoscere interesse lavoratore
Tempo determinato uguale o inferiore a 6 mesi
Si
 
Non previsto
 
Non previsto
Non previsto
Non previsto
 
Tempo determinato maggiore a 6 mesi
Si
6 mesi
12 mesi
Si
No
Lavoro stagionale – per medesime attività stagionali
Si
3 mesi
12 mesi
Si
No
 
Tempo indeterminato per riduzione di personale o mobilità
 
No
 
Non previsto
 
6 mesi
No
Si

Per maggiori approfondimenti, si rinvia al testo integrale della Circolare in commento:


 

 

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