Il diritto di precedenza
L’art.5,
comma 4-quater, del D.Lgs. n.368/2001 prevede che "il
lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa
azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione dei rapporti a termine".
In
questo caso, dunque, il diritto di precedenza scatta al superamento della
soglia di sei mesi.
Il
suddetto termine, inoltre, può essere ridotto o ampliato dalla contrattazione collettiva
nazionale, territoriale o aziendale, purché sottoscritta dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale
Le
Circolari della NO 2014 CIRCOLARE NUMCIRCOLARE PAGINA 2 / PA Diritto
di precedenza delle lavoratrici in congedo di maternità
Il
periodo di congedo di maternità (2), intervenuto
nel corso di un contratto a termine, viene conteggiato per determinare il
periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza in analisi.
Tale disposizione, tuttavia, si riferisce solamente al diritto di precedenza di
cui al precedente comma 4-quater e non anche a quello previsto per i lavoratori
assunti per attività stagionali.
Alle
lavoratrici che hanno maturato un
diritto di precedenza avendo prestato attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi comprensivo di un periodo di astensione di cui sopra,
inoltre, è riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo
determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a
termine.
A
tal fine, però, solamente il periodo di
congedo ricadente entro il termine apposto al contratto concorre quale periodo
di attività lavorativa. L'eventuale periodo successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro, anche se indennizzato dall'Istituto direttamente alla
lavoratrice, non potrà dunque essere
conteggiato.
Il
diritto di precedenza per le attività stagionali
L’art.5,
comma 4-quinquies, del D.Lgs. n.368/2001 è rivolto, invece, ai lavoratori
assunti per lo svolgimento di attività stagionali, i quali maturano un diritto
di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso
datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
In
questo caso il lavoratore potrà esercitare il diritto di precedenza solamente
se ne abbia manifestato la propria
volontà:
-
entro sei mesi dalla cessazione, per la casistica
generale;
-
entro tre mesi dalla
cessazione per lo svolgimento di attività stagionali.
Tale
diritto di precedenza, se opzionato, si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Decorso
tale termine, quand’anche il lavoratore abbia manifestato il proprio interesse
a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro, quest'ultimo sarà
libero di
instaurare
un rapporto con un differente lavoratore.
Il successivo
comma 4-sexies, cosi come modificato da ultimo, prevede che il diritto di
precedenza sopra analizzato debba essere espressamente richiamato nell'atto
scritto di apposizione del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.
n.368/2001.
Il
diritto di precedenza per i lavoratori a chiamata a tempo determinato
Nelle
risposte alle Faq rilasciate dall'Inps, l'Istituto aveva evidenziato come il
diritto di precedenza relativo ai rapporti a termine fosse applicabile anche ai
contratti di lavoro intermittenti, in caso di prestazione effettivamente resa per più di 6 mesi anche
in modo non continuativo.
Tale
interpretazione, però, non appare condivisibile, proprio in relazione alla
disciplina speciale che regolamenta il contratto a chiamata.
Per
quanto riguarda il diritto di precedenza, pertanto, il rapporto di lavoro
intermittente a tempo determinato non potrà essere assimilato al rapporto a
termine.
Tale
indirizzo è stato confermato dal Ministero del Lavoro con la Circolare n.4/2005 (3).
Valerio Pollastrini
(1) - cosi
come convertito con modifiche nella Legge n.78/2014;
(2) - fruito
dalle lavoratrici ai sensi dell'art.16, comma 1, del Testo Unico di cui al
D.Lgs. n.151/2001;
(3) - richiamata
e confermata con interpello n.72/2009;
Tabella
riassuntiva
Tipologia
contrattuale
|
Obbligo
richiamo
Diritto
di precedenza in contratto di assunzione
|
Termine
per esprimere la volontà alla riassunzione (da cessazione rapporto)
|
Scadenza
diritto di precedenza
|
Il
lavoratore deve palesare autonomamente il proprio interesse
|
Attivazione
datore di lavoro per conoscere interesse lavoratore
|
Tempo determinato uguale o inferiore a 6 mesi
|
Si
|
Non previsto
|
Non previsto
|
Non previsto
|
Non previsto
|
Tempo determinato maggiore a 6 mesi
|
Si
|
6 mesi
|
12 mesi
|
Si
|
No
|
Lavoro stagionale – per medesime attività stagionali
|
Si
|
3 mesi
|
12 mesi
|
Si
|
No
|
Tempo indeterminato per riduzione di personale o mobilità
|
No
|
Non previsto
|
6 mesi
|
No
|
Si
|
Per maggiori approfondimenti, si rinvia al testo integrale della
Circolare in commento:
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