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venerdì 1 agosto 2014

Conversione del soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato

Nella sentenza n.3577 dell’11 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha ribadito che la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel diverso permesso per lavoro subordinato sussiste solo a partire dal secondo ingresso stagionale.

Tale richiesta, pertanto non può essere accolta durante il primo ingresso dello straniero.

La vicenda in commento è quella di un cittadino albanese che nel 2007 era entrato in Italia  con un visto d’ingresso per lavoro stagionale.

Alla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero aveva chiesto la conversione del titolo di soggiorno in permesso per   lavoro subordinato.

Il Questore di competenza aveva   respinto l’istanza, sostenendo che la corretta applicazione della normativa vigente consenta al titolare di un permesso per lavoro stagionale di convertirlo in quello per lavoro subordinato, solo a partire dal secondo ingresso come stagionale.

Il richiedente, invece, aveva effettuato solo il primo ingresso come stagionale, alla cui scadenza,  non aveva fatto rientro nel Paese di provenienza.

Dopo il successivo accoglimento del ricorso del lavoratore dinnanzi al  TAR, il Ministero dell’Interno si era rivolto  al Consiglio di Stato.

In sostanza,  il Collegio giudicante è stato chiamato a chiarire  se il lavoratore con permesso stagionale possa convertirlo in permesso per lavoro subordinato  già nel corso, o alla fine, del suo primo soggiorno, o al contrario possa usufruire di tale possibilità solo a partire dal suo secondo soggiorno come stagionale.

A tale riguardo il Consiglio di Stato ha richiamato alcune precedenti pronunce (1), nelle quali lo stesso organo aveva sottolineato come la tesi giurisprudenziale, secondo cui la conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia, si fonda non solo sull'art.24, comma 4, del D.lgs n.286 del 25 luglio 1998, che fa obbligo allo straniero, che intende avvalersi della possibilità di convertire il proprio titolo temporaneo, di rispettare le condizioni previste nel permesso stagionale, tra cui l'obbligo di rientro in patria al termine di questo, ma anche sulla lettura complessiva della legge sull'immigrazione, comprese le norme del regolamento di attuazione, da cui emerge che si è inteso agevolare l'immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria.

Tuttavia, l'interesse dello straniero di trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di soggiorno ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un punto di equilibrio con l'opposta esigenza di non eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l'immigrazione non stagionale, consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionale, anziché dal primo.

Alla luce della richiamata giurisprudenza, il Consiglio ha concluso con l’accoglimento dell’appello proposto dal Ministero, con conseguente annullamento della sentenza del TAR.

Valerio Pollastrini


(1)   – Consiglio di Stato, Sentenza n.5002 del 15 ottobre 2013; Consiglio di Stato, Sentenza n.939 del  21 febbraio 2012;

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