Tale
richiesta, pertanto non può essere accolta durante il primo ingresso dello
straniero.
La
vicenda in commento è quella di un cittadino albanese che nel 2007 era entrato
in Italia con un visto d’ingresso per
lavoro stagionale.
Alla
scadenza del permesso di soggiorno lo straniero aveva chiesto la conversione
del titolo di soggiorno in permesso per
lavoro subordinato.
Il
Questore di competenza aveva respinto
l’istanza, sostenendo che la corretta applicazione della normativa vigente consenta
al titolare di un permesso per lavoro stagionale di convertirlo in quello per
lavoro subordinato, solo a partire dal secondo ingresso come stagionale.
Il
richiedente, invece, aveva effettuato solo il primo ingresso come stagionale,
alla cui scadenza, non aveva fatto rientro
nel Paese di provenienza.
Dopo
il successivo accoglimento del ricorso del lavoratore dinnanzi al TAR, il Ministero dell’Interno si era rivolto al Consiglio di Stato.
In
sostanza, il Collegio giudicante è stato
chiamato a chiarire se il lavoratore con
permesso stagionale possa convertirlo in permesso per lavoro subordinato già nel corso, o alla fine, del suo primo
soggiorno, o al contrario possa usufruire di tale possibilità solo a partire
dal suo secondo soggiorno come stagionale.
A
tale riguardo il Consiglio di Stato ha richiamato alcune precedenti pronunce (1), nelle quali lo
stesso organo aveva sottolineato come la tesi giurisprudenziale, secondo cui la
conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia,
si fonda non solo sull'art.24, comma 4, del D.lgs n.286 del 25 luglio 1998, che
fa obbligo allo straniero, che intende avvalersi della possibilità di
convertire il proprio titolo temporaneo, di rispettare le condizioni previste
nel permesso stagionale, tra cui l'obbligo di rientro in patria al termine di
questo, ma anche sulla lettura complessiva della legge sull'immigrazione,
comprese le norme del regolamento di attuazione, da cui emerge che si è inteso
agevolare l'immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più
semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa
formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria.
Tuttavia, l'interesse dello straniero di
trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di soggiorno
ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un
punto di equilibrio con l'opposta esigenza di non eludere le procedure più
rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l'immigrazione non stagionale,
consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal secondo ingresso
del lavoratore stagionale, anziché dal primo.
Alla
luce della richiamata giurisprudenza, il Consiglio ha concluso con l’accoglimento
dell’appello proposto dal Ministero, con conseguente annullamento della
sentenza del TAR.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Consiglio di Stato, Sentenza n.5002 del 15 ottobre 2013; Consiglio di Stato,
Sentenza n.939 del 21 febbraio 2012;
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