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venerdì 1 agosto 2014

Lavoro intermittente notturno

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. D), del D.Lgs n.66/2003, si considera lavoro notturno il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l ‘intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Nella Nota n.12209 del 17 luglio 2014, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sollecitati dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo a proposito dei controlli preventivi e periodici relativi al lavoro intermittente notturno.

In linea generale, il richiamato Decreto Legislativo dispone che i lavoratori notturni devono essere sottoposti almeno ogni due anni a controlli preventivi e periodici, volti a verificare l ‘assenza di controindicazioni a questo tipo di prestazioni.

Nella Nota in commento, il Ministero ha sottolineato che il suddetto obbligo sussiste anche nei confronti dei lavoratori intermittenti, nella misura in cui gli stessi possano considerarsi “lavoratori notturni”.

In proposito, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 1,  lett e), del D.Lgs. n.66/2003, per lavoratore notturno si intende qualsiasi dipendente che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, oppure qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.  In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi dipendente che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.  Limite, quest’ultimo,  riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Dal momento che la prima  definizione di lavoratore notturno implica l’esistenza di un rapporto di lavoro continuativo, predeterminato anche in relazione alla obbligatorietà della prestazione ed alla collocazione temporale della stessa, per ricondurre la prestazione del lavoratore intermittente a quella del lavoratore notturno bisogna far riferimento alla seconda definizione su esposta.

Considerando, inoltre, che gli obblighi di controllo scattano per un impegno notturno di almeno 80 giorni lavorativi all’anno, tale limite minimo risulta applicabile anche per i lavoratori intermittenti, rispetto ai quali giova ricordare che   non è possibile quantificare preventivamente il numero di giornate di prestazione.

Di conseguenza, gli obblighi di controllo periodico debbono essere assolti solamente nei casi in cui i lavoratori intermittenti siano impiegati per un minimo di 80 giorni all’anno.

Per quanto riguarda, invece, i controlli preventivi,  per i lavoratori in questione gli stessi dovranno essere effettuati prima della ottantesima giornata di prestazione notturna.

Valerio Pollastrini

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