Nella
Nota n.12209 del 17 luglio 2014, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro
ha fornito alcuni chiarimenti sollecitati dalla Direzione Territoriale del
Lavoro di Cuneo a proposito dei controlli preventivi e periodici relativi al
lavoro intermittente notturno.
In
linea generale, il richiamato Decreto Legislativo dispone che i lavoratori
notturni devono essere sottoposti almeno ogni due anni a controlli preventivi e
periodici, volti a verificare l ‘assenza di controindicazioni a questo tipo di
prestazioni.
Nella
Nota in commento, il Ministero ha sottolineato che il suddetto obbligo sussiste
anche nei confronti dei lavoratori intermittenti, nella misura in cui gli
stessi possano considerarsi “lavoratori notturni”.
In
proposito, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett e), del D.Lgs. n.66/2003, per lavoratore
notturno si intende qualsiasi dipendente che durante il periodo notturno svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, oppure
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte
del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di
lavoro. In difetto di disciplina
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi dipendente che svolga
per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi
all’anno. Limite, quest’ultimo, riproporzionato in caso di lavoro a tempo
parziale.
Dal
momento che la prima definizione di
lavoratore notturno implica l’esistenza di un rapporto di lavoro continuativo,
predeterminato anche in relazione alla obbligatorietà della prestazione ed alla
collocazione temporale della stessa, per ricondurre la prestazione del
lavoratore intermittente a quella del lavoratore notturno bisogna far
riferimento alla seconda definizione su esposta.
Considerando,
inoltre, che gli obblighi di controllo scattano per un impegno notturno di
almeno 80 giorni lavorativi all’anno, tale limite minimo risulta applicabile anche
per i lavoratori intermittenti, rispetto ai quali giova ricordare che non è
possibile quantificare preventivamente il numero di giornate di prestazione.
Di
conseguenza, gli obblighi di controllo periodico debbono essere assolti
solamente nei casi in cui i lavoratori intermittenti siano impiegati per un
minimo di 80 giorni all’anno.
Per
quanto riguarda, invece, i controlli preventivi, per i lavoratori in questione gli stessi dovranno
essere effettuati prima della ottantesima giornata di prestazione notturna.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento