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venerdì 1 agosto 2014

Attività svolta pressi terzi durante la malattia

Nella sentenza n.33743/2014, la Corte di Cassazione, dopo aver ricordato il rischio di un’imputazione per truffa a carico del   dipendente sorpreso a svolgere durante l’assenza per malattia un altro lavoro, ha chiarito che, ai fini della condanna, è necessario accertare se le prestazioni rese in concomitanza con l’evento morboso possano averne ritardato la guarigione.

Dall’analisi degli indirizzi consolidati della giurisprudenza di legittimità, infatti, non emerge un divieto assoluto di lavorare  a favore di terzi durante l'assenza per malattia.

Tale situazione, però, si pone in antitesi con i principi di correttezza e buona fede, qualora il lavoro in favore di terzi sia svolto in concomitanza con la simulazione di uno stato di malattia.

Parimenti sanzionabile, inoltre, è il caso in cui il secondo lavoro, per le sue caratteristiche, possa pregiudicare o ritardare la guarigione del dipendente prolungandone così l'assenza dal lavoro.

Resta inteso, infine, che il secondo lavoro non deve integrare una violazione del divieto di concorrenza.

Valerio Pollastrini

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