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venerdì 1 agosto 2014

Contributi Inps sulle somme corrisposte in seguito a transazione

Nella sentenza n.17180 del 29 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’intervenuta transazione tra datore di lavoro e dipendente non produce effetti sull’obbligazione contributiva nei confronti dell’Inps, in base alla quale le somme dovute all’Ente Previdenziale vanno commisurate alla retribuzione dovuta e non a quella corrisposta in seguito all’accordo raggiunto tra le parti.

Nel caso in commento, un istituto bancario si era opposto contro l'iscrizione a ruolo di somme corrispondenti a contributi previdenziali relativi ad un lavoratore reintegrato in seguito ad illegittimo licenziamento, calcolati, per tutto il periodo intercorrente tra il recesso e la data della intervenuta conciliazione, sulla base della retribuzione globale di fatto.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello   avevano però  rigettato la domanda dell’azienda.

In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto  che l'obbligazione contributiva fosse insensibile all’accordo con il quale  al lavoratore era stata corrisposta, in via transattiva,  una somma  comprensiva di  un’integrazione del trattamento di fine rapporto.

Dal tenore letterale dell'accordo, infatti, appariva chiaramente che la somma suddetta fosse stata corrisposta al dipendente in relazione al ripristinato rapporto di lavoro  e quale corrispettivo della rinuncia ad esso.

Conseguentemente, per il giudice dell’appello l’obbligo contributivo nei confronti dell’Inps rimaneva inalterato.

Investita della questione, la Suprema Corte ha confermato quanto disposto nelle pronunce del merito, ricordando, in particolare, come l’art. 12 della Legge n.153/1969 includa nella retribuzione imponibile ai fini contributivi "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...".

In sostanza,  l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’Istituto Previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del dipendente siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti .

La Cassazione ha poi chiarito che, nel caso in cui il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo ai sensi dell'art.18 della legge n.300/1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni, fino al momento della reintegra del dipendente licenziato, ovvero fino alla transazione che abbia posto fine al contratto, eventualmente intervenuta dopo la sentenza di reintegra.

Per quanto riguarda  quest’ultima ipotesi,  il datore di lavoro resta dunque  obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro e non sul minore importo quantificato in sede transattiva.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

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