Il
caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte dopo che il Tribunale aveva
assolto un datore di lavoro dal reato di cui agli artt. 81 c.p. e 2, comma 1
bis, della legge n.638/1983, in relazione all'omesso versamento di ritenute
previdenziali ed assistenziali, sostenendo che l’accordo raggiunto con
Equitalia per la rateizzazione del debito maturato nei riguardi dell’Istituto
Previdenziali avrebbe prodotto la novazione del termine per l’adempimento dell’obbligazione,
rispetto a quello legale di tre mesi successivi
alla data della notifica dell'accertamento della violazione.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che l'art.2 del
D.L. n.463/1983 (1) prevede che le ritenute previdenziali ed assistenziali,
operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, debbono essere comunque versate,
senza che le stesse possano essere portate a conguaglio con le somme anticipate
ai lavoratori per conto delle gestioni
previdenziali ed assistenziali.
La
norma dispone inoltre che l'omesso versamento
delle ritenute è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
1.032,00 €, a meno che il datore di lavoro non provveda al versamento entro il termine di
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni.
Peraltro,
seppure l’Inps abbia previsto (2) che il datore di
lavoro possa assolvere, anche in forma rateale, all'obbligo del versamento
delle ritenute operate, ha però chiarito che l’eventuale rateazione non esclude l'obbligo dell'Istituto
di effettuare la denuncia di reato.
Secondo
tale disciplina, per potere fruire della causa dì non punibilità prevista per
legge, il datore di lavoro deve comunque versare le ritenute complessivamente
omesse ab origine nel termine di tre
mesi dalla notifica dell'accertamento.
In
base alla corretta lettura delle richiamate disposizioni legislative, pertanto,
qualora le ritenute in oggetto non vengano versate nel termine di tre mesi, la punibilità del
datore di lavoro permane nonostante l’intervenuto accordo di rateizzazione.
Di
conseguenza, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la suddetta novazione
non esclude la rilevanza penale delle
omissioni poste in essere dall'imputato, in quanto l'elemento oggettivo del reato, perfezionatosi alle scadenze originariamente
previste e non rispettate, non può venire meno per effetto di un provvedimento
che, pur avendo effetto novativo sul piano civilistico, non vanifica ex tunc il disvalore penale del fatto.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
conv. in L. n.638/1983;
(2)
–
Inps, Delibera del Consiglio di Amministrazione n.288 dell'11 aprile 1995; Inps,
Circolari n.106 del 03 agosto 2010 e n.148 del 24 novembre 2010;
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