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domenica 3 agosto 2014

La rateazione del debito non assolve l’omesso versamento delle ritenute

Nella sentenza n.32598 del 23 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che la rateizzazione concessa da Equitalia sui crediti Inps non assolve il datore di lavoro dal reato di omesso  versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Il caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte dopo che il Tribunale aveva assolto un datore di lavoro dal reato di cui agli artt. 81 c.p. e 2, comma 1 bis, della legge n.638/1983, in relazione all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, sostenendo che l’accordo raggiunto con Equitalia per la rateizzazione del debito maturato nei riguardi dell’Istituto Previdenziali avrebbe prodotto la novazione del termine per l’adempimento dell’obbligazione,  rispetto a quello legale di tre mesi successivi alla data della notifica dell'accertamento della violazione.

Investita della questione, la Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che l'art.2 del D.L. n.463/1983 (1) prevede  che le ritenute previdenziali ed assistenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei  dipendenti, debbono essere comunque versate, senza che le stesse possano essere portate a conguaglio con le somme anticipate  ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali.

La norma dispone inoltre che  l'omesso versamento delle ritenute è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,00 €, a meno   che il datore di lavoro non  provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni.

Peraltro, seppure  l’Inps abbia previsto (2) che il datore di lavoro possa assolvere, anche in forma rateale, all'obbligo del versamento delle ritenute operate, ha però chiarito  che l’eventuale  rateazione non esclude l'obbligo dell'Istituto di effettuare la denuncia di reato.

Secondo tale disciplina, per potere fruire della causa dì non punibilità prevista per legge, il datore di lavoro deve comunque versare le ritenute complessivamente omesse ab origine nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento.

In base alla corretta lettura delle richiamate disposizioni legislative, pertanto, qualora le ritenute in oggetto non vengano versate  nel termine di tre mesi, la punibilità del datore di lavoro permane nonostante l’intervenuto accordo di rateizzazione.

Di conseguenza, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la suddetta novazione non esclude la rilevanza penale  delle omissioni poste in essere dall'imputato, in quanto l'elemento oggettivo del reato,  perfezionatosi alle scadenze originariamente previste e non rispettate, non può venire meno per effetto di un provvedimento che, pur avendo effetto novativo sul piano civilistico, non vanifica ex tunc il disvalore penale del fatto.

Valerio Pollastrini


(1)   - conv. in L. n.638/1983;

(2)   – Inps, Delibera del Consiglio di Amministrazione n.288 dell'11 aprile 1995; Inps, Circolari n.106 del 03 agosto 2010 e n.148 del 24 novembre 2010;

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