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domenica 3 agosto 2014

Formazione indispensabile nell’apprendistato

Nella sentenza n.14754 del 30 giugno 2014, la  Corte di Cassazione ha ribadito l’imprescindibilità dell’assolvimento degli oneri formativi  ai fini della legittimità del contratto di apprendistato.

L’elemento essenziale di tale fattispecie, infatti, è rappresentato dall’obbligo del datore di lavoro di garantire al tirocinante  un effettivo addestramento finalizzato all’acquisizione di una qualificazione professionale.

In particolare, la Suprema Corte ha ricordato come per l’apprendistato il ruolo preminente assunto  dalla fase formativa non derivi unicamente da  una serie di interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la realizzazione (1), ma risponda ai precetti del  diritto comunitario (2) che, espressamente, esclude la possibilità di ricorrere a questa  speciale figura contrattuale per rapporti connaturati dallo   svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica (3).

Valerio Pollastrini

 
(1)   - art.2, comma secondo, legge n.25/1955, introdotto dalla legge n.424/1968, art.16, comma primo, legge n.196/1997, art.2, lett. a e b, del D.L. n.214/1999, convertito nella legge n.263/1999, di modifica di alcune disposizioni della legge n.25/1955;

(2)   - come si desume dall’art.127 del trattato istitutivo della Comunità Europea dal Regolamento del Consiglio n.2081/93 del 20 luglio 1993;

(3)   - Cass., Sentenza  n.6787/2002;

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