L’elemento
essenziale di tale fattispecie, infatti, è rappresentato dall’obbligo del
datore di lavoro di garantire al tirocinante un effettivo addestramento finalizzato all’acquisizione
di una qualificazione professionale.
In
particolare, la Suprema Corte ha ricordato come per l’apprendistato il ruolo
preminente assunto dalla fase formativa non
derivi unicamente da una serie di
interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la
realizzazione (1),
ma risponda
ai precetti del diritto comunitario (2) che, espressamente,
esclude la possibilità di ricorrere a questa speciale figura contrattuale per rapporti
connaturati dallo svolgimento di attività assolutamente
elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e
formativo di natura teorica e pratica (3).
Valerio
Pollastrini
(1)
-
art.2, comma secondo, legge n.25/1955, introdotto dalla legge n.424/1968, art.16,
comma primo, legge n.196/1997, art.2, lett. a e b, del D.L. n.214/1999, convertito
nella legge n.263/1999, di modifica di alcune disposizioni della legge n.25/1955;
(2)
-
come si desume dall’art.127 del trattato istitutivo della Comunità Europea dal
Regolamento del Consiglio n.2081/93 del 20 luglio 1993;
(3)
-
Cass., Sentenza n.6787/2002;
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