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domenica 3 agosto 2014

Chiarimenti ministeriali su contratto a termine e apprendistato

Il 30 luglio 2014 il Ministero del lavoro ha diramato la Circolare n.18, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti sulle modifiche introdotte dal D.L. n.34/2014 (1) alle discipline del contratto a termine e dell’apprendistato.

CONTRATTO A TERMINE
La causale – Per quanto riguarda l’istituto in commento, la novità principale è costituita dalla eliminazione dell’obbligo di indicare le ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”,  giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro.

A tale proposito, la Circolare ricorda che ora è possibile stipulare un contratto a termine di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

Ai fini della legittima instaurazione del rapporto, pertanto, è sufficiente l’indicazione di un termine che, nell’atto scritto, può risultare “direttamente o indirettamente”.

Il Ministero, tuttavia, consiglia ugualmente di  indicare  la “causale” del contratto a tempo determinato, quando il lavoratore è assunto a tempo determinato “per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità”.

Per queste ultime tipologie contrattuali, infatti, viene meno l’obbligo della maggiorazione contributiva  dell’1.4%  e, soprattutto, viene meno il limite quantitativo del 20% dei contratti a termine stipulati in azienda, introdotto dalla nuova normativa.

Limiti quantitativi – Ad eccezione dei rapporti instaurati per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione.

Da questa regola risultano escluse le aziende che occupano fino a cinque dipendenti, le quali, entro tale limite, potranno  sempre  stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Salvo diversa previsione dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, i datori di lavoro sono tenuti a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data del 1 gennaio dell’anno di stipula del contratto o, per le attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine.

In questo computo dovranno però essere esclusi i rapporti di lavoro autonomo, quelli accessori, i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione.

Dal totale dei contratti a tempo indeterminato, invece, devono essere esclusi i lavoratori a chiamata privi di indennità di disponibilità.

Diversamente, dovranno essere conteggiati i lavoratori part-time, i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. In tale ultimo caso, la Circolare ricorda che  il contratto di apprendistato è esplicitamente definito come contratto a tempo indeterminato.

La sommatoria del numero dei lavoratori a tempo indeterminato dovrà essere effettuata avendo riguardo del totale dei dipendenti complessivamente in forza nell’azienda, a prescindere dall’unità produttiva in cui gli stessi risultino occupati.

In ogni caso, i seguenti contratti a termine sono esenti da qualsivoglia limitazioni quantitative:

- Contratti a termine stipulati nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche o a comparti merceologici;

- Contratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al DPR n.1525/1963 e successive modificazioni;

- Contratti a termine stipulati per specifici spettacoli, ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

- Contratti a termine stipulati con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Nel ricordare l’esenzione dalle limitazioni quantitative delle start-up innovative, la Circolare sottolinea, inoltre, che non concorrono al superamento dei limiti quantitativi le assunzioni di disabili con contratto a tempo determinato (2) e  le acquisizioni di personale a termine nelle ipotesi di trasferimenti d’azienda o di rami di azienda.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO
A proposito di questa fattispecie contrattuale, la Circolare di sofferma in particolare sul piano formativo individuale, sulle clausole di stabilizzazione e sulla disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e di quello professionalizzante o di mestiere.

Il Ministero ricorda che la forma sintetica del Piano Formativo Individuale può contenere esclusivamente la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche.

Rispetto alla formazione trasversale, prevista per l’apprendistato professionalizzante e di competenza delle Regioni o delle Province Autonome, il personale ispettivo dovrà  astenersi dall'applicazione della sanzione per omessa formazione, nelle ipotesi in cui l’informativa regionale o provinciale non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda le clausole di stabilizzazione e le possibili deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva, la nota chiarisce che le parti sociali possono introdurre dette clausole solo per modificare il regime legale, il quale prevede forme di stabilizzazione per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti e la cui violazione comporta il "disconoscimento” dei rapporti di apprendistato avviati in violazione dei limiti.

Si ricorda, infine, che per le aziende con meno di 50 dipendenti, la violazione di clausole di stabilizzazione eventualmente previste dai Contratti Collettivi, anche vigenti, non potrà essere sanzionata con la conversione del rapporto.

Valerio Pollastrini

(1)   - convertito con modifiche con L. n.78/2014;
(2)   - ai sensi dell’art.11 della L. n. 68/1999;

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