Nell’ambito
di una controversia avente ad oggetto la tassazione delle somme versate al
lavoratore per i danni subiti dalla perdita di redditi, nella sentenza n.10749/2014, la Corte di Cassazione
ha ricordato che tutte le indennità conseguite a titolo
risarcitorio, ad esclusione di quelle il cui fondamento risieda nel decesso o nell’invalidità
permanente eventualmente procurati, costituiscono redditi da lavoro dipendente
e, come tali, sono assoggettate a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto.
In
sostanza, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha ribadito che il
suddetto criterio di tassazione risulta applicabile a tutte le indennità aventi
causa o che traggano origine dal rapporto di lavoro, comprese quelle
corrisposte in seguito al licenziamento illegittimo.
Valerio
Pollastrini
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