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martedì 15 luglio 2014

Riforma della Pubblica Amministrazione – Licenziamento dei dirigenti

Nonostante l’attuale  versione  del Disegno di Legge Delega di Riforma della Pubblica Amministrazione abbia eliminato la locuzione “licenziamento”, la sorte dei dirigenti rimasti privi di incarichi sarà ugualmente quella della risoluzione del rapporto.

La norma, infatti, dispone che, in assenza di incarico,  i dirigenti riceveranno il solo trattamento economico fondamentale e la parte fissa della retribuzione, senza, dunque, le indennità di   posizione e di risultato,  e verranno posti in disponibilità.

L’attuale formulazione della Riforma aggiunge, inoltre, che i suddetti dirigenti decadranno dai ruoli unici dopo un determinato periodo di collocamento in disponibilità.

In sostanza, terminato tale periodo, il rapporto di lavoro verrà risolto definitivamente.

Dal momento che, attualmente, la durata massima del collocamento in disponibilità è di  24 mesi, salvo prossime modifiche, dopo soli due anni di assenza di incarico,  i dirigenti pubblici di ruolo perderanno il lavoro .

La configurazione del licenziamento secondo le modalità appena citata,  rivela una sperequazione evidente a svantaggio dei dirigenti di ruolo, rispetto a quelli “di fiducia” politica soggetti allo spoil system.

A rischiare il recesso, infatti, saranno solamente i dirigenti che abbiano avuto accesso ai ruoli unici mediante concorso, mentre, come è noto, quelli a contratto di nomina politica nella stragrande maggioranza dei casi assumono l’incarico dirigenziale avendo alle spalle un altro rapporto di lavoro.

I dirigenti non di ruolo, dunque, anche se  perdessero l’incarico per scadenza del mandato ed esercizio dello spoil system,  non perderebbero il lavoro, salvo il caso di persone provenienti dal privato che non riescano ad ottenere la collocazione in aspettativa.

Valerio Pollastrini

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