La
norma, infatti, dispone che, in assenza di incarico, i dirigenti riceveranno il solo trattamento
economico fondamentale e la parte fissa della retribuzione, senza, dunque, le indennità
di posizione e di risultato, e verranno posti in disponibilità.
L’attuale
formulazione della Riforma aggiunge, inoltre, che i suddetti dirigenti
decadranno dai ruoli unici dopo un determinato periodo di collocamento in
disponibilità.
In
sostanza, terminato tale periodo, il rapporto di lavoro verrà risolto
definitivamente.
Dal
momento che, attualmente, la durata massima del collocamento in disponibilità è
di 24 mesi, salvo prossime modifiche, dopo
soli due anni di assenza di incarico, i
dirigenti pubblici di ruolo perderanno il lavoro .
La
configurazione del licenziamento secondo le modalità appena citata, rivela una sperequazione evidente a svantaggio
dei dirigenti di ruolo, rispetto a quelli “di fiducia” politica soggetti allo
spoil system.
A
rischiare il recesso, infatti, saranno solamente i dirigenti che abbiano avuto
accesso ai ruoli unici mediante concorso, mentre, come è noto, quelli a
contratto di nomina politica nella stragrande maggioranza dei casi assumono
l’incarico dirigenziale avendo alle spalle un altro rapporto di lavoro.
I
dirigenti non di ruolo, dunque, anche se
perdessero l’incarico per scadenza del mandato ed esercizio dello spoil
system, non perderebbero il lavoro, salvo
il caso di persone provenienti dal privato che non riescano ad ottenere la
collocazione in aspettativa.
Valerio
Pollastrini
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