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martedì 15 luglio 2014

Accertamento del dolo per la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute fiscali

Nella sentenza n.30574 dell’11 luglio 2014, per l’ennesima volta la Corte di Cassazione è stata chiamata a tracciare i profili del reato ascrivibile al datore di lavoro per l’omesso versamento all’Erario delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (1).

Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato la sentenza con la quale la Corte di Appello, confermando quanto disposto  dal Tribunale di primo grado, lo aveva condannato alla pena sospesa di mesi 4 di reclusione.

In particolare,  il contribuente aveva lamentato che la Corte territoriale si fosse limitata a recepire  la sentenza di primo grado, senza affrontare le sue doglianze inerenti all'assoluta assenza dell’elemento psicologico del reato.

Il ricorrente  aveva precisato che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver accertato  il mancato versamento delle ritenute relative all'anno di imposta 2004, lo aveva invitato a fornire chiarimenti inerenti alla dichiarazione mod. 770/2005 semplificato.

Ricevuta detta richiesta da parte dell’Agenzia, il contribuente  aveva provveduto tempestivamente al versamento delle somme richieste, comprensive di sanzioni ed interessi.

Tale circostanza, evidenzierebbe come il contestato versamento omesso  sarebbe stato imputabile ad una mera dimenticanza che, pertanto, escluderebbe la presenza del  dolo.

A tal fine, il ricorrente aveva sostenuto  che la condotta omissiva contestatagli era stata commessa a distanza di pochi mese dall’entrata  in vigore della Legge Finanziaria 2005, che aveva posticipato la scadenza prevista per eseguire i versamenti fino al termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, comminando una sanzione penale.

A suo dire, dunque,  il breve periodo temporale intercorso tra l'entrata in vigore della predetta legge ed il tempus commissi delicti denoterebbe  la mancata  conoscenza da parte del contribuente delle innovazioni legislative,  elemento che escluderebbe il dolo.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondate le censure mosse dal ricorrente.

Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato la mancanza di motivazione, da parte dei giudici del merito,  in ordine alla doglianza  avente ad oggetto la richiesta assolutoria per insussistenza del fatto o per difetto dell'elemento psicologico del reato.

L’impugnata sentenza, infatti, non aveva indicato nulla a proposito delle ragioni per le quali l'omesso versamento delle ritenute certificate era stato ritenuto doloso, nonostante l’avvenuto tardivo pagamento.

Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha ricordato come, per ciò che attiene all’elemento soggettivo,  ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs, n.74/2000 non è richiesto il dolo in re ipsa, ma, altresì, il  dolo generico, che presuppone la mera consapevolezza della condotta omissiva e che, pertanto, deve essere adeguatamente provato e sorretto da congrua e logica motivazione, circostanza non rilevata nell'impugnata sentenza.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – fattispecie di reato prevista dall'art.10-bis del D.Lgs. n.74/2000;

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