Nel
caso di specie, il contribuente aveva impugnato la sentenza con la quale la
Corte di Appello, confermando quanto disposto
dal Tribunale di primo grado, lo aveva condannato alla pena sospesa di
mesi 4 di reclusione.
In
particolare, il contribuente aveva
lamentato che la Corte territoriale si fosse limitata a recepire la sentenza di primo grado, senza affrontare
le sue doglianze inerenti all'assoluta assenza dell’elemento psicologico del
reato.
Il
ricorrente aveva precisato che l’Agenzia
delle Entrate, dopo aver accertato il
mancato versamento delle ritenute relative all'anno di imposta 2004, lo aveva
invitato a fornire chiarimenti inerenti alla dichiarazione mod. 770/2005
semplificato.
Ricevuta
detta richiesta da parte dell’Agenzia, il contribuente aveva provveduto tempestivamente al versamento
delle somme richieste, comprensive di sanzioni ed interessi.
Tale
circostanza, evidenzierebbe come il contestato versamento omesso sarebbe stato imputabile ad una mera dimenticanza
che, pertanto, escluderebbe la presenza del dolo.
A
tal fine, il ricorrente aveva sostenuto che
la condotta omissiva contestatagli era stata commessa a distanza di pochi mese dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2005, che
aveva posticipato la scadenza prevista per eseguire i versamenti fino al
termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto
d'imposta, comminando una sanzione penale.
A
suo dire, dunque, il breve periodo
temporale intercorso tra l'entrata in vigore della predetta legge ed il tempus commissi delicti denoterebbe la mancata conoscenza da parte del contribuente delle
innovazioni legislative, elemento che
escluderebbe il dolo.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto fondate le censure mosse dal
ricorrente.
Nello
specifico, la Suprema Corte ha evidenziato la mancanza di motivazione, da parte
dei giudici del merito, in ordine alla doglianza
avente ad oggetto la richiesta
assolutoria per insussistenza del fatto o per difetto dell'elemento psicologico
del reato.
L’impugnata
sentenza, infatti, non aveva indicato nulla a proposito delle ragioni per le
quali l'omesso versamento delle ritenute certificate era stato ritenuto doloso,
nonostante l’avvenuto tardivo pagamento.
Nell’accogliere
il ricorso, la Cassazione ha ricordato come, per ciò che attiene all’elemento
soggettivo, ai fini della sussistenza del
reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs, n.74/2000 non è richiesto il dolo in re ipsa, ma, altresì, il dolo generico, che presuppone la mera consapevolezza
della condotta omissiva e che, pertanto, deve essere adeguatamente provato e sorretto
da congrua e logica motivazione, circostanza non rilevata nell'impugnata sentenza.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
fattispecie di reato prevista dall'art.10-bis del D.Lgs. n.74/2000;
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