In
particolare, la Suprema Corte ha chiarito che se la Corte di Appello,
contrariamente a quanto precedentemente disposto dal Tribunale, abbia ritenuto
legittimo il recesso, il dipendente dovrà prontamente restituire al datore di
lavoro la relativa indennità risarcitoria, senza che a tal fine si debbano attendere
i termini per il passaggio in giudicato della nuova sentenza.
Nel
caso di specie, con ordinanza cautelare il Tribunale aveva condannato l’azienda
a corrispondere al dipendente licenziato illegittimamente la relativa indennità
risarcitoria.
Successivamente,
la Corte di Appello aveva però ritenuto legittimo il recesso ed aveva imposto
al dipendente la pronta restituzione al datore di lavoro delle somme percepite
in virtù della pronuncia del giudice di prime cure.
Investita
della questione, la Cassazione ha ricordato come, in merito alle conseguenze del licenziamento
illegittimo, il nuovo testo dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori , ai fini dell’obbligo risarcitorio, abbia unificato il periodo precedente alla
sentenza con quello successivo alla stessa.
Di
conseguenza, qualora venisse accertata
la legittimità del recesso, sono ripetibili anche le somme percepite a titolo
risarcitorio per effetto di un precedente
provvedimento di reintegra emesso
ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ..
In
virtù della nuova formulazione dell'art.336,
secondo comma, cod.proc.civ., pertanto, dal momento stesso in cui la sentenza
sia stata riformata il dipendente risulta obbligato a restituire al datore di lavoro
le somme ricevute per effetto della prima pronuncia, senza che a tal fine sia
più necessario il passaggio in giudicato della seconda.
Valerio
Pollastrini
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