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venerdì 4 luglio 2014

Pensione di reversibilità in caso di seconde nozze

Nella sentenza n.14793 del 30 maggio–30 giugno 2014, la Corte di  Cassazione è intervenuta in merito al ricorso con il quale una donna aveva richiesto una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, deceduto nel 2010, con il quale era stata coniugata dal 1969 al 2005 e dal quale aveva percepito, in seguito al divorzio, un assegno mensile di  450,00 €.

Nel caso di specie, i due gradi di giudizio del merito avevano ripartito la quota della pensione tra la richiedente e la  donna sposata in seconde nozze dal defunto.

Ad adire la Cassazione era stata la seconda moglie, che aveva contestato alla Corte di Appello  di aver valutato la situazione concreta senza tenere in considerazione gli anni trascorsi nell’attesa della   conclusione del giudizio di divorzio dalla prima moglie.

La ricorrente denunciava   inoltre che le condizioni economiche di quest'ultima fossero migliori delle proprie.

La donna deduceva infine il principio secondo il quale, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, la ripartizione del trattamento di reversibilità deve essere effettuata, oltre che sulla  durata del rapporto matrimoniale, anche attraverso la  ponderazione di ulteriori elementi di valutazione, in modo così da evitare che anche il secondo coniuge, oltre che il primo, sia privato di quanto necessario per la conservazione del precedente tenore di vita.

Sempre a detta della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe neppure considerato il periodo di convivenza prematrimoniale, nonché la circostanza che la sua quota  della pensione di reversibilità aveva subito una decurtazione da parte dell'Inps in considerazione del reddito posseduto.

Nel considerare infondate tali censure, la Suprema Corte ha ricordato  che, in relazione al criterio temporale della durata formale del rapporto matrimoniale ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, l'art. 9 della legge n.898/1970  è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (1)  nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui risultava preposto  l'assegno di mantenimento ed il secondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita (2).

La Cassazione ha proseguito   ribadendo che la ponderazione in concreto dei diversi parametri rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (3).

Secondo gli ermellini, la sentenza impugnata aveva tenuto in debito conto i suddetti principi, allorché  aveva ritenuto che una  ripartizione più favorevole alla seconda moglie avrebbe pregiudicato la funzione di sostegno economico cui era preordinato l'assegno divorzile a favore della prima moglie.

Questa  valutazione, inoltre, è  riservata esclusivamente  al giudice del merito e non può essere censurata dalla Cassazione  attraverso una inammissibile richiesta di revisione del giudizio di fatto relativo alle condizioni economiche della prima moglie, ovvero di perequazione economica tra le posizioni degli aventi diritto per il tramite del meccanismo divisionale previsto dalla legge (4).

In base alle richiamate ragioni, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del  ricorso.

Valerio Pollastrini

 
(1)   -  Cass., Sentenze  n.16093 e 10391 del 2012; Cass., Sentenza  n.5060/2006; Cass., Sentenza  n.28478/2005; Cass., Sentenza  n.6272/2004;
(2)   – Interpretazione conforme con la Sentenza della  Corte Costituzionale n.419/1999;
(3)   - Cass., Sentenza n.2092/2007;
(4)   - Cass., Sentenza n.16093/2012;

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