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sabato 19 luglio 2014

Quando il curatore fallimentare risponde dell’omesso versamento delle imposte

Nella sentenza n.16373 del 17 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato i presupposti in base ai quali il curatore fallimentare può essere ritenuto responsabile del mancato pagamento delle imposte da parte della società.

La pronuncia in commento trae origine dalla sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello proposto da un professionista, ritenuto coobbligato in solido, prima in veste di amministratore giudiziale e poi come curatore fallimentare di una srl unipersonale.

Nell’adire la Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate ha formulato un quesito di diritto in merito ai limiti entro i quali il curatore può essere ritenuto responsabile  dell’omesso versamento delle imposte, con il conseguente obbligo a carico del professionista di liquidare le suddette pretese.

In particolare, l’Agenzia aveva chiesto   se  un simile onere gravasse sul curatore in causa.

Investita della questione, la Cassazione ha ricordato che i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non adempiono all'obbligo di pagare nella fase di liquidazione le imposte dovute, rispondono in proprio del versamento  se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto quelli dell’Erario  (1).

Si tratta di una responsabilità che risulta commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La Cassazione ha quindi sostenuto che, nonostante le suddette disposizioni siano applicabili agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori, tuttavia, esse esprimono il principio di carattere generale in base al quale ciascuno deve rispondere di un evento nella misura in cui abbia concorso a cagionarlo.

Affinché  si possa ritenere sussistente  il concorso del curatore nella determinazione del mancato pagamento di un’imposta è necessario, dunque, che l’omesso versamento sia stato causato  da un suo comportamento contrario alla legge.

Per coinvolgere il curatore, quindi, occorre  che nell’atto impositivo siano enunciate le circostanze che abbiano determinato il cattivo utilizzo dell’attivo fallimentare e, nella specie, tali circostanze non erano state provate nel giudizio.

A tale riguardo, infatti, la Suprema Corte ha rilevato che la cartella non conteneva alcuna enunciazione o motivazione a proposito delle ragioni che avrebbero determinato la responsabilità del curatore nel cattivo utilizzo dell’attivo fallimentare e, pertanto, ha rigettato il ricorso.

Valerio Pollastrini


(1)   - Art.36 del D.P.R. n.602 del 29 settembre 1973;

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