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sabato 19 luglio 2014

Nessuna provvigione se il mediatore non e' iscritto al ruolo degli agenti

Nella sentenza n.15842 del 17 giugno–10 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che, se non iscritto al ruolo degli agenti, il mediatore non ha diritto alla provvigione per la conclusione dell’affare.

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma aveva condannato il proprietario di un locale commerciale al pagamento, in favore del proprio avvocato, della somma di 15.493,71 € a titolo di provvigione per il ruolo svolto dal legale nell’affitto dello stesso.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della impugnata pronuncia, aveva rigettato la domanda proposta dall'avvocato , condannandolo alla restituzione della somma ricevuta  in ottemperanza dell'ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter cod. proc. civ. e della sentenza di primo grado.

La Corte del merito aveva rilevato come  il giudice di primo grado avesse accertato la netta prevalenza dell'incarico di mediazione rispetto all'attività legale ad essa affiancata, tanto da ritenere che il compenso pattuito per la prima inglobasse anche quello per la seconda.

Il giudice dell’appello aveva quindi sottolineato che la legge n.39 del 3 febbraio 1989  (1), concernente la disciplina della professione di mediatore,  trova applicazione anche con riguardo alla mediazione una tantum, essendone l'esercizio, anche se occasionale o discontinuo, comunque subordinato all'iscrizione -nella specie non sussistente – nell’apposito ruolo, previo superamento di un  esame di Stato.

Investita della questione, la Cassazione ha rilevato come la Corte di Appello si fosse correttamente attenuta al principio in base al quale  le disposizioni della richiamata norma riservano lo svolgimento dell’attività di mediatore ai soli iscritti al ruolo degli agenti e, in caso contrario, prevedono, altresì,  l’inesigibilità della provvigione (2).

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Modificata ed integrata dalla Legge n.253 del 21 marzo 1958;
(2)   - Cass., Sentenza n.5953 del 18 marzo 2005; Cass., Sentenza n.19066 del 5 settembre 2006; Cass., Sentenza n.16147 dell’ 8 luglio 2010;

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