Nel
caso di specie, il Tribunale di Roma aveva condannato il proprietario di un
locale commerciale al pagamento, in favore del proprio avvocato, della somma di
15.493,71 € a titolo di provvigione per il ruolo svolto dal legale nell’affitto
dello stesso.
La
Corte di Appello di Roma, in riforma della impugnata pronuncia, aveva rigettato
la domanda proposta dall'avvocato , condannandolo alla restituzione della somma
ricevuta in ottemperanza dell'ordinanza
ingiuntiva ex art. 186-ter cod. proc. civ. e della sentenza di primo grado.
La
Corte del merito aveva rilevato come il giudice
di primo grado avesse accertato la netta prevalenza dell'incarico di mediazione
rispetto all'attività legale ad essa affiancata, tanto da ritenere che il compenso
pattuito per la prima inglobasse anche quello per la seconda.
Il
giudice dell’appello aveva quindi sottolineato che la legge n.39 del 3 febbraio
1989 (1), concernente la disciplina della
professione di mediatore, trova
applicazione anche con riguardo alla mediazione una tantum, essendone
l'esercizio, anche se occasionale o discontinuo, comunque subordinato
all'iscrizione -nella specie non sussistente – nell’apposito ruolo, previo
superamento di un esame di Stato.
Investita
della questione, la Cassazione ha rilevato come la Corte di Appello si fosse correttamente
attenuta al principio in base al quale le disposizioni della richiamata norma riservano
lo svolgimento dell’attività di mediatore ai soli iscritti al ruolo degli
agenti e, in caso contrario, prevedono, altresì, l’inesigibilità della provvigione (2).
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Modificata ed integrata dalla Legge n.253 del 21 marzo 1958;
(2)
-
Cass., Sentenza n.5953 del 18 marzo 2005; Cass., Sentenza n.19066 del 5
settembre 2006; Cass., Sentenza n.16147 dell’ 8 luglio 2010;
Nessun commento:
Posta un commento