Nel
caso di specie, una dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, inquadrata come “capotecnico”, aveva chiamato in giudizio l’Amministrazione
affinché le venisse riconosciuto il diritto al maggiore compenso per lo svolgimento
delle mansioni di coordinatore per la sicurezza e l'esecuzione dei lavori (1), quantificato secondo quanto previsto dalle
tariffe professionali, ovvero secondo altro criterio di giustizia in
applicazione del principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità
e qualità del lavoro svolto, sancito dall'art.36 della Costituzione.
Sia
il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello avevano però rigettato la
domanda della lavoratrice.
In
particolare, la Corte del merito aveva rilevato l’inapplicabilità al caso di specie
del disposto di cui all’art.52 del D.Lgs
n.165/2001, in quanto la pretesa non
configurava lo svolgimento di mansioni superiori.
Parimenti,
il giudice dell’appello aveva sottolineato l’inapplicabilità dell’art.36 della
Costituzione, in quanto il ricorso della dipendente era risultato privo di qualsiasi
allegazione nel merito.
Avverso
questa sentenza la dipendente aveva adito la
Cassazione, chiedendo alla Suprema Corte se l’articolo 52 del D.Lgs. n.165/2001 risultasse applicabile anche
all'ipotesi di svolgimento di mansioni aggiuntive.
Nel
rilevare l’infondatezza di tale censura, gli ermellini hanno ricordato che la
norma richiamata dal ricorrente risponde all'esigenza di assicurare, in caso di
svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, una
retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al
principio di cui all'art. 36 della Costituzione (2).
Riferendosi
esclusivamente alla ipotesi di esercizio di mansioni superiori, la disposizione
in esame presuppone che il trattamento economico corrisposto al lavoratore sia inadeguato, in quanto parametrato
all'attività corrispondente alla minore
qualifica.
Di
conseguenza, è palese l'inapplicabilità della norma alla diversa ipotesi, quale quella di specie,
in cui l'attività svolta sia corrispondente alla qualifica contrattuale e le eventuali
mansioni aggiuntive siano compatibili con le funzioni proprie del profilo
professionale rivestito dal dipendente.
Confermando
quanto disposto nella pronuncia del merito, la Suprema Corte ha concluso con il
rigetto del ricorso.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
previste dall''art.127, comma 2, del D.P.R. n.554/1999 e dal D.Lgs n.494/1996;
(2)
-
Cass. S.U., Sentenza n.25837 dell’11 dicembre 2007; Cass., Sentenza n.14775 del
18 giugno 2010; Cass., Sentenza n.18808 del 7 agosto 2013;
Nessun commento:
Posta un commento