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mercoledì 2 luglio 2014

Il contribuente deve conferire al professionista una specifica delega per la trasmissione della dichiarazione dei redditi

Nella sentenza n.13138 dell’11 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il mandato con il quale il cliente abbia incaricato il professionista della tenuta della contabilità aziendale non implica anche la trasmissione della dichiarazione dei redditi, per la quale occorre una specifica ed ulteriore delega.

Nel caso di specie, un imprenditore aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, riformando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa ai suoi danni    per l’omesso versamento di Irpef, Irap, addizionali ed interessi, relativi all’anno 1999.

Il ricorrente aveva sostenuto che la predetta cartella fosse nulla, in quanto non aveva sottoscritto la dichiarazione dei redditi posta a fondamento della pretesa del Fisco.

La dichiarazione, infatti, era stata presentata in via telematica  dal commercialista, privo del relativo specifico conferimento dell’incarico.

La Commissione Tributaria Regionale, inoltre, aveva affermato che, nonostante il consulente avesse ricevuto l’incarico della tenuta della contabilità, il contribuente non aveva provato di aver conferito allo stesso l’onere di provvedere all’invio telematico della dichiarazione.

Tale circostanza aveva indotto il giudicante a ritenere  che la dichiarazione, documento conclusivo del procedimento di tenuta della contabilità, elaborazione del bilancio e delle altre prescritte scritture contabili, fosse stato effettuato con il consenso del contribuente.

Contro questa sentenza  il contribuente aveva adito la Cassazione, sostenendo che la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi  da parte dell’intermediario non possa prescindere da uno specifico incarico rilasciato dal cliente.

Secondo il ricorrente, infatti, l’art.3 del  D.P.R. n.322/98 richiederebbe  un formale atto di incarico per la trasmissione in via telematica della dichiarazione che deve essere necessariamente rinnovato ogni anno.

Investita della questione la Suprema Corte ha ricordato che l’art.3, commi 3, 3-bis e 3-ter (1), applicabile ratione temporis, obbliga gli intermediari abilitati a trasmettere le dichiarazioni, soltanto se specificamente delegati.

La Cassazione ha proseguito ribadendo come la rilevanza dei compiti svolti dall'intermediario nei confronti del Fisco non possa escludere la natura privatistica del rapporto tra  professionista e  contribuente.

Il contribuente, infatti, è libero di non conferire tale mandato, scegliendo di inoltrare direttamente la dichiarazione dei redditi.

Sulla base di questa premessa, il solo fatto che il contribuente avesse conferito al commercialista l’incarico di tenuta della contabilità non può, di per se, rivelarsi automaticamente produttivo dell’obbligo, da parte del professionista, di presentare anche la dichiarazione, poiché, come detto, l’invio telematico della stessa richiede uno specifico incarico.

In sostanza, quello dell’invio telematico della dichiarazione dei redditi è un  adempimento che non rientra tra quelli inerenti agli ordinari incarichi del professionista preposto alla tenuta della contabilità aziendale.

Tornando alla questione in commento, dopo aver accertato  che la dichiarazione dei redditi non fosse stata sottoscritta dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale aveva  ritenuto irrilevante l’accertamento della sussistenza di specifico incarico conferito all’intermediario, affermando che l’invio telematico della dichiarazione  era stato effettuato con il consenso del contribuente, trattandosi   del documento conclusivo del procedimento di tenuta della contabilità, elaborazione del bilancio e delle altre prescritte scritture contabili, e, parimenti, aveva escluso   la pretesa nullità dell’atto, dal momento che  il contribuente avrebbe concorso a cagionarlo.

A questo proposito, però, la Cassazione ha sconfessato le suddette considerazioni, sottolineandone il palese contrasto  con quanto disposto dagli artt.1 e 3 del D.P.R. n.322/98, ai sensi dei quali la dichiarazione dei redditi deve essere sottoscritta, a pena di nullità,  dal contribuente o, in caso di trasmissione in via telematica, dall’intermediario  incaricato.

Per tale motivazione la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente.

Valerio Pollastrini


(1)   – abrogato dal 2012 dall’art.4, comma 35, della Legge n.183/2011;

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