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venerdì 11 luglio 2014

Processo del lavoro – Foro competente per le controversie sui rapporti parasubordinati

Nell’Ordinanza n.15723 del 9 luglio 2014, la  Cassazione ha precisato che il foro competente per le controversie aventi ad oggetto un rapporto parasubordinato è quello corrispondente al luogo di residenza del collaboratore, senza che a tal fine possa rilevare la sede di svolgimento delle prestazioni.

Dopo aver ricordato che l’art.413, comma 4, cod. proc. civ. attribuisce la competenza territoriale per queste controversie in relazione al domicilio del lavoratore, la Suprema Corte ha chiarito che per domicilio debba intendersi il luogo nel quale il collaboratore detenga il centro dei propri affari ed interessi.

A tal fine, oltre agli interessi  economici e materiali del lavoratore, si devono considerare  anche quelli affettivi, spirituali e sociali.

Richiamando una precedente pronuncia (1), la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della competenza territoriale per le controversie attinenti al lavoro parasubordinato, il domicilio, quale sede principale degli affari ed interessi del collaboratore,  si presume coincidente con la sua  residenza.

Su questo punto, sempre la stessa Corte di legittimità aveva avuto modo di precisare che il domicilio va desunto alla stregua di tutti quegli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti ed il carattere principale che lo stesso riveste nella vita della persona (2).

La sentenza in commento, di fatto, archivia definitivamente l’orientamento in base al quale, per le questioni attinenti ai rapporti in commento,   il foro esclusivo doveva essere identificato con riferimento al domicilio in cui si svolge l’attività del lavoratore (3).

Nel caso  in cui tali rapporti siano cessati, il criterio del domicilio del lavoratore parasubordinato permane con riferimento all'ultimo domicilio che egli aveva durante il rapporto (4).

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Cass., Sentenza  n.403/2012;
(2)   - Cass., Sentenza  n.2936/1980;
(3)   - Cass., Sentenza n.458/1998; Cass., Sentenza n.4580/1998; Cass., Sentenza  n.5362/1999;
(4)   – Cass., Sentenza n.10580/1993; Cass., Sentenza n.4581/1994; Cass., Sentenza n.4580/1998;

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