Nel
caso di specie, sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale
avevano annullato la cartella di pagamento, emessa in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione di
un contribuente, per il recupero delle somme scaturite dall’accertato minor
credito d’imposta.
In
particolare, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la
Commissione Tributaria Regionale aveva ricordato come, ogni qual volta non sia preceduta
da un autonomo avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo (1) non costituisce
un semplice atto di riscossione ma un
accertamento del debito d'imposta.
In
tal caso, pertanto, la cartella esattoriale deve contenere una sufficiente motivazione delle ragioni dalle
quali è scaturita la richiesta dei recuperi (2).
L'Amministrazione,
inoltre, non aveva assolto all’obbligo
di preventiva comunicazione delle irregolarità riscontrate nella dichiarazione.
Contro
la sentenza del secondo grado, l’Agenzia delle Entrate aveva adito la
Cassazione, evidenziando che la cartella costituisse, in questo caso, un mero atto di riscossione, scaturito dall’iscrizione
a ruolo eseguita nel rispetto dei presupposti
di legge.
A
detta del ricorrente, la cartella di pagamento risultava pienamente conforme al
modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze e coerente con le previsioni dell'art.12 del DPR
n.602/1973 che, per la legittimità della stessa, richiede una motivazione anche sintetica della
pretesa.
A
tal fine, l’Agenzia aveva precisato che il ruolo conteneva gli estremi necessari per
la corretta individuazione delle ragioni del recupero, ovvero, trattandosi
del recupero di un credito di
imposta, gli estremi sufficienti a
garantire il diritto di difesa del contribuente.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
In
merito alla tesi dell’Agenzia, secondo la
quale la cartella si sarebbe
atteggiata come mero atto di riscossione, la Cassazione ha evidenziato come la
precisazione dell’iscrizione a ruolo per
il recupero del credito d’imposta, costituisce una motivazione insufficiente delle ragioni per le quali l'Amministrazione
suppone di vantare un credito, potendo quest’ultimo emergere sia dalla erronea contabilizzazione
di crediti effettivamente spettanti che
dall'assenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della
spettanza.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
eseguita a norma dell’art.36-bis del DPR n.600/1973;
(2)
- art.3 della Legge n.241/1990;
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