Le
norme che regolamentano il Pubblico Impiego, infatti, non condizionano l’avvio del procedimento
disciplinare interno alla conclusione del giudizio penale che veda imputato il
lavoratore, tanto più se i fatti oggetto dei due procedimenti sono diversi.
Dopo
la soppressione dell’art.117 del D.P.R. n.3 del 10 gennaio del 1957, che, in
pendenza di un giudizio penale, stabiliva il divieto di instaurare un
procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti, con la privatizzazione
dei rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, l’Ente può liberamente
scegliere di avviare l’iter disciplinare interno anche nelle more del giudicato
penale.
Nonostante
il Contratto Collettivo possa ugualmente disporre la sospensione del
procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, tale previsione risulta
inapplicabile nel caso in cui all’oggetto dei due procedimenti vi siano fatti
diversi, pur se connessi sul piano probatorio.
Conseguentemente,
l’Amministrazione potrebbe riattivare il procedimento disciplinare per i fatti
dei quali sia esclusa ogni rilevanza
penale, anche se gli stessi siano
connessi ad altri ancora oggetto di giudizio.
Valerio
Pollastrini
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