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mercoledì 9 luglio 2014

Procedimento disciplinare nel Pubblico Impiego

Nella sentenza n.14103 del 20 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nell’ambito del Pubblico Impiego, l’Amministrazione datrice di lavoro può instaurare il procedimento disciplinare a carico del dipendente, senza attendere l’esito della causa penale.

Le norme che regolamentano il Pubblico Impiego, infatti,  non condizionano l’avvio del procedimento disciplinare interno alla conclusione del giudizio penale che veda imputato il lavoratore, tanto più se i fatti oggetto dei due procedimenti sono diversi.

Dopo la soppressione dell’art.117 del D.P.R. n.3 del 10 gennaio del 1957, che, in pendenza di un giudizio penale,  stabiliva il divieto di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti, con la privatizzazione dei rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, l’Ente può liberamente scegliere di avviare l’iter disciplinare interno anche nelle more del giudicato penale.

Nonostante il Contratto Collettivo possa ugualmente disporre la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, tale previsione risulta inapplicabile nel caso in cui all’oggetto dei due procedimenti vi siano fatti diversi, pur se connessi sul piano probatorio.

Conseguentemente, l’Amministrazione potrebbe riattivare il procedimento disciplinare per i fatti dei quali sia esclusa ogni  rilevanza penale, anche se gli stessi  siano connessi ad altri ancora oggetto di giudizio.

Valerio Pollastrini

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