Come
già chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (1), lo Statuto dei
Lavoratori ha fornito una definizione teleologica di una simile condotta e non analitica.
In
sostanza, il comportamento antisindacale, più che in presenza di determinate
caratteristiche, risulta configurato quando sia potenzialmente sufficiente a
ledere i beni tutelati dalle organizzazioni dei lavoratori, senza che a tal
fine rilevi uno specifico intento da
parte del datore di lavoro.
Come
chiarito dalla Cassazione, infatti, la necessità di tutelare la libertà sindacale può sorgere anche in seguito ad un'errata valutazione del datore di lavoro
sulla portata della sua condotta.
Di
contro, di per sé l'intento lesivo del datore di lavoro non è sufficiente per
la configurazione della condotta antisindacale qualora il suo operato non si
traduca in una limitazione dell’operato delle associazioni rappresentative dei
dipendenti.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Cass. S.U., Sentenza n.5295/1997;
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