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mercoledì 9 luglio 2014

Condotta antisindacale

Nella sentenza n.13726 del 17 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato come, ai sensi dell’art.28 dello Statuto dei Lavoratori, gli atti che si traducano nella lesione degli interessi collettivi delle organizzazioni dei lavoratori costituiscono una condotta antisindacale.

Come già chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (1), lo Statuto dei Lavoratori ha fornito una definizione teleologica di una simile condotta  e non analitica.

In sostanza, il comportamento antisindacale, più che in presenza di determinate caratteristiche, risulta configurato quando sia potenzialmente sufficiente a ledere i beni tutelati dalle organizzazioni dei lavoratori, senza che a tal fine rilevi uno specifico intento  da parte del datore di lavoro.

Come chiarito dalla Cassazione, infatti, la necessità di tutelare la  libertà sindacale può sorgere  anche in seguito  ad un'errata valutazione del datore di lavoro sulla portata della sua condotta.

Di contro, di per sé l'intento lesivo del datore di lavoro non è sufficiente per la configurazione della condotta antisindacale qualora il suo operato non si traduca in una limitazione dell’operato delle associazioni rappresentative dei dipendenti.

Valerio Pollastrini


(1)   – Cass. S.U., Sentenza n.5295/1997;

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