Nella
sentenza n.14595 del 27 giugno 2014, la Corte di Cassazione, ribadendo la
natura provvisoria - a titolo di acconto – del suddetto emolumento, ne ha
escluso il possibile consolidamento nella forma di un diritto acquisito.
Alla
stipula del nuovo Contratto Collettivo,
infatti, i connessi aumenti retributivi potranno
essere disposti anche con effetto retroattivo.
La
natura stessa dell'indennità di vacanza contrattuale presuppone, pertanto, la possibilità per il successivo Contratto di
regolamentare diversamente tale
emolumento che, quindi, si riduce ad un mero anticipo, percepito in attesa dei futuri
aumenti retributivi.
Dopo
averne riepilogato natura e finalità, la
Cassazione ha infine chiarito che l’indennità di vacanza contrattuale non può
essere comparata con la successiva disciplina del trattamento economico
prevista dal rinnovato Contratto Collettivo, che, dunque, ben potrebbe disporre
una diversa regolamentazione retributiva.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento