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mercoledì 9 luglio 2014

Natura e finalità dell’indennità di vacanza contrattuale

Nel caso in cui le parti sociali non riescano ad accordarsi nei tempi prefissati per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, i lavoratori del settore hanno diritto ad un elemento aggiuntivo del compenso, denominato “Indennità di vacanza contrattuale”, finalizzato al ristoro del mancato adeguamento delle tabelle retributive.

Nella sentenza n.14595 del 27 giugno 2014, la Corte di Cassazione, ribadendo la natura provvisoria - a titolo di acconto – del suddetto emolumento, ne ha escluso il possibile consolidamento nella forma di un diritto acquisito.

Alla stipula del  nuovo Contratto Collettivo, infatti,  i connessi aumenti retributivi potranno essere disposti anche con effetto retroattivo.

La natura stessa dell'indennità di vacanza contrattuale presuppone, pertanto,  la possibilità per il successivo Contratto di regolamentare diversamente  tale emolumento che, quindi, si riduce ad un mero  anticipo, percepito in attesa dei futuri aumenti retributivi.

Dopo averne riepilogato natura e  finalità, la Cassazione ha infine chiarito che l’indennità di vacanza contrattuale non può essere comparata con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato Contratto Collettivo, che, dunque, ben potrebbe disporre una diversa regolamentazione retributiva.

Valerio Pollastrini

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