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venerdì 11 luglio 2014

Parziale utilizzo dei permessi della 104

Nella sentenza n.112 del 7 luglio 2014, il Tribunale di Lanciano  ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore per presunti abusi nell'utilizzo dei permessi per l’assistenza di un parente con handicap in situazione di gravità.

Nel caso di specie, il dipendente era stato licenziato senza preavviso perché, dalle risultanze delle indagini svolte dagli investigatori incaricati dalla ditta, era emerso che in uno dei tre giorni richiesti per i permessi previsti dalla Legge n.104/1992 non si era recato presso l’abitazione del parente assistito.

In tale giorno, infatti, gli investigatori avevano dichiarato di non aver visto uscire il lavoratore dalla propria abitazione, né di averlo visto entrare in quella dell’assistito.

Nella pronuncia in commento, il Tribunale  ha respinto il ricorso dell’azienda contro l’ordinanza  emessa nel 2013, con la quale il  Giudice del lavoro aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare ed aveva condannato  la società  al reintegro del lavoratore ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto.

Durante il procedimento era stato accertato che  il dipendente avesse effettivamente destinato  il permesso richiesto, seppure per un periodo di tempo limitato, all’assistenza del disabile.

A detta del  Tribunale, ai fini della legittimità del recesso,  il datore di lavoro  avrebbe dovuto dimostrare in giudizio che  il dipendente non avesse prestato assistenza al familiare in stato di bisogno durante il periodo in cui si era trovato nella casa del disabile.

In assenza di siffatta prova, pertanto, risultano insussistenti i fatti che l’azienda aveva ritenuto configuranti la giusta causa del licenziamento.

Nella sentenza è stato precisato che l’assistenza al familiare disabile, che legittima la fruizione dei permessi della 104, non richiede un intervento  permanente, continuativo e globale, tanto più se il lavoratore abbia provato  di aver comunque prestato assistenza al soggetto in stato di bisogno,  evitando, altresì di  dedicarsi ad  altre occupazioni.

Nella vicenda in commento, dunque, l’effettiva assistenza al disabile per alcune ore nelle giornate di permesso, la mancanza di diverse occupazioni con essa incompatibili, l’accertata volontà dell’assistito che lo avrebbe congedato poco dopo il suo arrivo, nonché l’assenza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore, avevano indotto il giudicante a concludere per la non proporzionalità   della sanzione disciplinare del licenziamento  rispetto ai fatti contestati.

Pertanto, il recesso doveva considerarsi  illegittimo, con le conseguenze risarcitorie previste dall’art.18 dello Statuto dei lavoratori.

Valerio Pollastrini

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