Le
imprese aggiudicatarie dovranno predisporre dei
conti appositamente preposti ai pagamenti inerenti all’appalto e potranno
utilizzare solamente i bonifici.
Per
il finanziamento del sistema di monitoraggio in commento, le aziende saranno
sottoposte ad un prelievo pari allo 0,6 per mille dell’importo del contratto di
appalto.
La
norma impone alle stazioni appaltanti l’adeguamento
degli atti generali di competenza alle specifiche modalità di monitoraggio indicate nella delibera
Cipe n.45/2011, nonché quelle comprese nei futuri aggiornamenti della stessa.
Si
segnala, infine, l’introduzione di una
disciplina transitoria che consentirà, per i contratti stipulati prima del 25
giugno 2014 (3), l’adeguamento delle modalità di controllo dei
flussi finanziari di cui alla richiamata delibera del Cipe entro sei mesi.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione;
(2)
–
In attesa di prossimo aggiornamento;
(3)
–
Data di entrata in vigore del Decreto Legge n.90/2014;
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