Le
modifiche contenute nella dichiarazione
semplificata dei sostituti d’imposta si concentrano principalmente nella parte
B del modello, relativa all’indicazione
dei dati fiscali.
Nella
parte B del modello dovranno essere certificate le somme ed i valori soggetti a
tassazione ordinaria, i compensi soggetti a ritenuta d'imposta, quelli
assoggettati ad imposta sostitutiva, a tassazione separata e gli oneri tenuti
in considerazione nella determinazione dell'imposta.
La
nota sottolinea che le novità più importanti riguardano i redditi di lavoro
dipendente prodotti all'estero (1).
Nel
caso in cui il reddito da indicare nel punto 1 comprenda anche redditi prodotti
all’estero, l'ammontare di quanto sia stato prodotto in ciascuno Stato estero
dovrà essere distintamente indicato nelle annotazioni con il codice AD.
Qualora
i redditi da lavoro dipendente siano stati determinati dalle prestazioni svolte
in via continuativa e ad oggetto
esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera e altri paesi limitrofi (2) da soggetti
residenti in Italia, nel suddetto punto 1 dovranno essere invece indicati i
compensi corrisposti al netto della quota esente di 6.700,00 €. In questo caso
si dovrà provvedere ad apposita indicazione
nelle annotazioni mediante il codice AE.
Nella
Circolare in commento viene inoltre ricordato che per la compilazione del modello
770 semplificato si dovrà tener conto anche dell'incremento della misura degli
acconti Irpef dal 99 al 100 % (3), liquidati sulla seconda o unica rata scaduta lo
scorso 30 novembre.
Riguardo
ai punti del modello relativi agli oneri deducibili e alle detrazioni
d'imposta, assume particolare rilievo la disciplina della detrazione Irpef
prevista per le erogazioni liberali in denaro in favore delle onlus e delle iniziative umanitarie, la cui misura dal 1°
gennaio 2013 è stata elevata dal 19 al 24%.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
determinati ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir;
(2)
–
lavoratori c.d. transfrontalieri;
(3)
–
disposti dal Decreto Legge n.76/2013;
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