Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


mercoledì 9 luglio 2014

Il giudice può convertire un licenziamento per giusta causa in un recesso per giustificato motivo soggettivo

Nella sentenza n.12884 del 9 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nell’ambito un processo avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento per giusta causa, il giudice ha il potere convertire il recesso  nella meno grave fattispecie del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Nella pronuncia in commento, infatti, la Suprema Corte ha ricordato che le diverse nozioni di  giusta causa e di giustificato motivo soggettivo di licenziamento rappresentano  delle mere qualificazioni giuridiche di comportamenti che, in un caso o nell’altro, legittimano la cessazione del rapporto di lavoro.

Entrambe le forme di recesso trovano origine  in una colpa del dipendente, la cui gravità può dar luogo al licenziamento per giusta causa se idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, circostanza che priva il lavoratore del diritto al preavviso.

Nel caso in cui la colpa risulti ugualmente idonea a legittimare il recesso, ma sia meno grave di quella richiesta ai fini della giusta causa, il datore di lavoro potrà interrompere il rapporto per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo al dipendente il preavviso contrattuale.

Nel caso di specie, la Cassazione ha affermato che tra  i poteri del giudice vi è quello di convertire   un licenziamento intimato per giusta causa in un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, attribuendo al fatto contestato al lavoratore la minore gravità propria di quest'ultima fattispecie di recesso.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento