Il
Tribunale di Torino aveva condannato il titolare dell’azienda al pagamento dell’ammenda
di 4.000,00 € per il reato configurato nella mancata progettazione, programmazione
e sorveglianza delle lavorazioni su
manufatti contenenti amianto, causando così l’emissione nell’aria delle polveri nocive (1).
L’imputato
aveva presentato appello,convertito in ricorso, denunciando la mancata ammissione
della prova decisiva rappresentata dalle dichiarazioni rese da una teste, e
deducendo l’erronea applicazione dell'articolo 27, comma 1, lettera d), del D.lgs.
n. 277/1991, che il Tribunale aveva
ritenuto applicabile anche laddove non
fossero in corso attività lavorative.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, premettendo che il Tribunale avesse rigettato la richiesta
della difesa di audizione della richiamata testimone, motivando che la stessa
avrebbe deposto su una circostanza non connessa ai fatti di causa.
Tuttavia,
il ricorrente aveva invece sostenuto che
la teste avrebbe potuto fondatamente riferire in merito alle circostanze
che in concreto avevano originato il
processo.
L'imputato,
che aveva omesso di versare l’ ammenda il cui pagamento avrebbe comportato
l'estinzione del reato, aveva infatti rilevato
che detto mancato pagamento non fosse ascrivibile ad un suo comportamento
omissivo, non avendo ricevuto la comunicazione dell'importo da versare, né l'informazione
del non luogo a procedere in sede penale
in caso di adempimento nei tempi prefissati.
Conseguentemente,
secondo il ricorrente il giudice avrebbe dovuto disporre un nuovo termine per pagare l'ammenda, consentendogli di estinguere
la contravvenzione, ma soltanto la teste
citata avrebbe potuto confermare la circostanza dell'ignoranza incolpevole, in
quanto la sua deposizione avrebbe certamente chiarito le modalità relative alla
notificazione dell'atto con cui l’imputato era stato ammesso al pagamento della
sanzione amministrativa e, soprattutto, il fatto che quest'ultimo non fosse mai
venuto effettivamente a conoscenza di tale beneficio.
La
Suprema Corte ha però ritenuto generica la formulazione di questa censura,
rilevando che il ricorrente avrebbe dovuto chiarire le circostanze in ordine
alle quali avrebbe dovuto deporre la teste, mentre si era limitato a
determinarle nella pretesa conseguenza
dell’ ignoranza incolpevole di una notificazione.
La
Cassazione ha poi analizzato la dedotta erronea applicazione dell'articolo 27,
comma 1, lettera d), del D.lgs. n.277/1991, avanzata sull’assunto che il
Tribunale avrebbe ritenuto di scarso
rilievo accertare se nel sito fossero in corso attività lavorative.
Pur
riconoscendo che l'articolo 24, comma 2,
dello stesso decreto si riferisce all'inquinamento ambientale, il ricorrente
aveva affermato che, di per sé, l'ambiente non sarebbe considerabile come ecosistema, in quanto la normativa di
riferimento è finalizzata espressamente alla tutela dei lavoratori e le norme asseritamente
violate sarebbero deputate alla protezione di questi contro i rischi da
esposizione all'amianto durante il lavoro.
A
tale proposito, la Suprema Corte ha ribadito che il D.lgs. n.277 del 15 agosto
1991 (2), in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro,
contempla la protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi ad ogni esposizione (3) all'amianto
durante il lavoro.
Tuttavia,
gli ermellini hanno chiarito che il giudice del merito aveva correttamente rilevato l’effettivo svolgimento in loco di
prestazioni lavorative, grazie all’accertata presenza di materiali e postazioni fisse al
momento della verifica ASL.
Per
le ragioni sopra indicate, la Cassazione ha concluso con il rigetto del
ricorso, confermando così la condanna dell’imprenditore.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Fattispecie di reato prevista dall'articolo 27, comma 1, lettera d), del D.lgs. n.277/1991;
(2)
-
Che, a norma della Legge Delega n.212 del 30 luglio 1990, ha effettuato
l'attuazione di varie direttive CEE (80/1107, 82/605, 86/188 e 88/642);
(3)
-
Cass., Sentenza n.10527 del 3 febbraio
2009 n. 10527;
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