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sabato 19 luglio 2014

Datore di lavoro responsabile delle emissioni di polvere di amianto

Nella sentenza n.31458 del 17 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna irrogata ad un datore di lavoro, ritenuto responsabile dell’omessa protezione dei dipendenti contro la diffusione delle polveri di amianto.

Il Tribunale di Torino aveva condannato il titolare dell’azienda al pagamento dell’ammenda di 4.000,00 € per il reato configurato nella mancata progettazione, programmazione e sorveglianza delle  lavorazioni su manufatti contenenti amianto, causando così  l’emissione nell’aria delle polveri nocive (1).

L’imputato aveva presentato appello,convertito in ricorso, denunciando la mancata ammissione della prova decisiva rappresentata dalle dichiarazioni rese da una teste, e deducendo l’erronea applicazione dell'articolo 27, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 277/1991,  che il Tribunale aveva ritenuto  applicabile anche laddove non fossero in corso attività lavorative.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto il ricorso  infondato, premettendo che  il Tribunale avesse rigettato la richiesta della difesa di audizione della richiamata testimone, motivando che la stessa avrebbe deposto su una circostanza non connessa ai fatti di causa.

Tuttavia, il ricorrente aveva invece sostenuto che  la teste avrebbe potuto fondatamente riferire in merito alle circostanze che in concreto avevano originato il  processo.

L'imputato, che aveva omesso di versare l’ ammenda il cui pagamento avrebbe comportato l'estinzione del reato,  aveva infatti rilevato che detto mancato pagamento non fosse ascrivibile ad un suo comportamento omissivo, non avendo ricevuto la comunicazione dell'importo da versare, né l'informazione del non luogo a  procedere in sede penale in caso di adempimento nei tempi prefissati.

Conseguentemente, secondo il ricorrente il giudice avrebbe dovuto  disporre un nuovo  termine per  pagare l'ammenda, consentendogli di estinguere la contravvenzione, ma soltanto la teste citata avrebbe potuto confermare la circostanza dell'ignoranza incolpevole, in quanto la sua deposizione avrebbe certamente chiarito le modalità relative alla notificazione dell'atto con cui l’imputato era stato ammesso al pagamento della sanzione amministrativa e, soprattutto, il fatto che quest'ultimo non fosse mai venuto effettivamente a conoscenza di tale beneficio.

La Suprema Corte ha però ritenuto generica la formulazione di questa censura, rilevando che il ricorrente avrebbe dovuto chiarire le circostanze in ordine alle quali avrebbe dovuto deporre la teste, mentre si era limitato a determinarle nella  pretesa conseguenza dell’ ignoranza incolpevole di una notificazione.

La Cassazione ha poi analizzato la dedotta erronea applicazione dell'articolo 27, comma 1, lettera d), del D.lgs. n.277/1991, avanzata sull’assunto che   il Tribunale avrebbe  ritenuto di scarso rilievo accertare se nel sito   fossero in corso attività lavorative.

Pur riconoscendo che  l'articolo 24, comma 2, dello stesso decreto si riferisce all'inquinamento ambientale, il ricorrente aveva affermato che, di per sé, l'ambiente non sarebbe considerabile  come ecosistema, in quanto la normativa di riferimento è finalizzata espressamente  alla tutela dei lavoratori e le norme asseritamente violate sarebbero deputate alla protezione di questi contro i rischi da esposizione all'amianto durante il lavoro.

A tale proposito, la Suprema Corte ha ribadito che il D.lgs. n.277 del 15 agosto 1991 (2), in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,   contempla la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad ogni esposizione (3) all'amianto durante il lavoro.

Tuttavia, gli ermellini hanno chiarito che il giudice del merito aveva correttamente rilevato l’effettivo svolgimento in loco di prestazioni lavorative, grazie all’accertata presenza di materiali e postazioni fisse al momento della verifica ASL.

Per le ragioni sopra indicate, la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso, confermando così la condanna dell’imprenditore.

Valerio Pollastrini


(1)   – Fattispecie di reato prevista dall'articolo 27, comma 1, lettera d), del  D.lgs. n.277/1991;
(2)   - Che, a norma della Legge Delega n.212 del 30 luglio 1990, ha effettuato l'attuazione di varie direttive CEE (80/1107, 82/605, 86/188 e 88/642);
(3)   - Cass., Sentenza n.10527 del  3 febbraio 2009 n. 10527;

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