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mercoledì 9 luglio 2014

Ingiurie rivolte al datore di lavoro

Nella sentenza n.14177 del 23 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente che aveva rivolto nei confronti del proprio datore di lavoro alcune espressioni ingiuriose.

La questione è giunta all’attenzione della Suprema Corte dopo che la Corte di Appello, riformando la sentenza del Tribunale,  aveva ritenuto che la sanzione del recesso fosse sproporzionata rispetto al comportamento oggetto di contestazione.

Investita della questione, la Cassazione ha ricordato che per accertare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento è necessario verificare se la condotta imputata al dipendente risulti lesiva del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.

A tal fine, occorre valutare la gravità dei fatti addebitati tenendo conto della loro portata oggettiva e soggettiva, delle circostanze del merito, nonché dell'intensità dell'elemento intenzionale.

La suddetta analisi, infine, deve trovare conclusione nell’accertamento della  proporzionalità fra la condotta e la sanzione inflitta.

La Cassazione, inoltre, ha più volte specificato che, quand’anche la contrattazione collettiva punisca un determinato comportamento con il licenziamento per  giusta causa, il giudice potrebbe ugualmente decidere diversamente qualora accertasse che la disposizione contrattuale non sia conforme a quella particolare fattispecie di recesso di cui all’art.2119 c.c..

Sempre in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, ai fini della decisione in commento occorre valutare, in sostanza, se il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il licenziamento, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore.

Valerio Pollastrini

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