I
datori di lavoro potranno compensare il
bonus con qualsiasi importo a debito esposto
nel modello F24, utilizzando anche le sezioni diverse da quella riservata all’Erario,
quali Inps, Regioni, Imu/tributi locali, altri enti previdenziali o
assicurativi.
La
Circolare chiarisce che le procedure di rimborso delle somme corrisposte in busta
paga ai dipendenti non sono vincolate dai limiti ordinari.
Per
la restituzione del credito, infatti, non si applica né il tetto di 700 mila euro annui, né il
blocco delle compensazioni in presenza di debiti erariali superiori ai 1.500,00
€ iscritti a ruolo.
La
nota in commento pone particolare attenzione alle modifiche apportate in sede di
conversione al Decreto Legge n.66/2014.
Mentre
la formulazione originaria prevedeva che
il recupero del credito erogato avvenisse con la riduzione delle ritenute e dei
contributi in busta paga, la Legge n.89/2014 ha invece disposto l’utilizzo dello strumento della
compensazione, con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla capienza delle ritenute disponibili ed al periodo di paga.
Per
recuperare le somme erogate ai lavoratori, le aziende dovranno utilizzare il
nuovo codice tributo 1655 (1).
L’Agenzia
delle Entrate ha poi chiarito che, qualora il sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni
relative ad un dato mese, eroghi il bonus ad alcuni dipendenti, maturando così
un credito verso l’Erario, recuperasse, al contempo, quello indebitamente già versato ad altri
lavoratori, generando un debito, l’azienda
dovrà sommare le due voci.
Se,
al termine dell’operazione appena indicata, emergesse un saldo positivo, il datore di lavoro potrà compensare
l’importo netto risultante dalla differenza.
Qualora,
invece, il raffronto evidenziasse un debito, risultando l’importo trattenuto ai
lavoratori superiore a quello erogato,
il sostituto d’imposta dovrà versare il saldo entro il giorno 16 del mese
successivo, avvalendosi del codice tributo 1655.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Istituito con la Risoluzione n.48/E - 2014 dell’Agenzia delle Entrate;
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