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domenica 13 luglio 2014

Modalità per il rimborso in F24 del bonus di 80 euro

Nella Circolare n.22/E – 2014, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito d’imposta di 80 euro corrisposto dalle aziende ai dipendenti aventi diritto.

I datori di lavoro potranno  compensare il bonus  con qualsiasi importo a debito esposto nel modello F24, utilizzando anche le sezioni diverse da quella riservata all’Erario, quali Inps, Regioni, Imu/tributi locali, altri enti previdenziali o assicurativi.

La Circolare chiarisce che le procedure di rimborso delle somme corrisposte in busta paga ai dipendenti non sono vincolate dai limiti ordinari.

Per la restituzione del credito, infatti, non si applica  né il tetto di 700 mila euro annui, né il blocco delle compensazioni in presenza di debiti erariali superiori ai 1.500,00 € iscritti a ruolo.

La nota in commento pone particolare attenzione  alle modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge n.66/2014.

Mentre la formulazione  originaria prevedeva che il recupero del credito erogato avvenisse con la riduzione delle ritenute e dei contributi in busta paga, la Legge n.89/2014 ha invece disposto  l’utilizzo dello strumento della compensazione, con conseguente eliminazione di ogni riferimento  alla capienza delle ritenute disponibili ed  al periodo di paga.

Per recuperare le somme erogate ai lavoratori, le aziende dovranno utilizzare il nuovo codice tributo 1655 (1).

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che, qualora il sostituto d’imposta,  al momento del pagamento delle retribuzioni relative ad un dato mese, eroghi il bonus ad alcuni dipendenti, maturando così un credito verso l’Erario, recuperasse, al contempo,  quello indebitamente già versato ad altri lavoratori, generando  un debito, l’azienda dovrà sommare le due voci.

Se, al termine dell’operazione appena indicata, emergesse  un saldo  positivo, il datore di lavoro potrà compensare l’importo netto risultante dalla differenza.

Qualora, invece, il raffronto evidenziasse un debito, risultando l’importo trattenuto ai lavoratori  superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare il saldo entro il giorno 16 del mese successivo, avvalendosi del codice tributo 1655.

Valerio Pollastrini


(1)   – Istituito con la Risoluzione n.48/E - 2014 dell’Agenzia delle Entrate;

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