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lunedì 21 luglio 2014

Licenziamento disciplinare in assenza del codice disciplinare

Nella sentenza n.16381 del 17 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in presenza di una  giusta causa, il licenziamento è legittimo anche se irrogato da un’azienda priva del codice disciplinare.

Il primo comma dell’art.7 dello Statuto dei lavoratori dispone che  le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Nel caso di specie, un lavoratore, licenziato per giusta causa dall’Azienda Ospedaliera-Universitaria degli Ospedali Riuniti, aveva impugnato recesso in quanto irrogatogli in assenza del codice disciplinare aziendale.

In particolare, al dipendente erano state contestate, rispettivamente, le violente invettive pronunciate contro un collega, la mancata partecipazione  alle visite collegiali della squadra di lavoro e la diffusione di  informazioni scorrette ed offensive circa l’esecuzione di un intervento chirurgico da parte di un collega.

Confermando la sentenza del Tribunale di primo grado, la Corte di Appello di Ancona aveva respinto il ricorso.

Per la Corte territoriale,  i fatti contestati avevano  minato irreparabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro e, pertanto, si erano legittimamente tradotti in una   giusta causa di licenziamento, senza che, a tal fine, potesse assumere rilievo la mancata previa pubblicazione del  codice disciplinare aziendale.

Investita della questione,   la Cassazione ha sottolineato che la doglianza basata sulla prospettata necessità della pubblicità del codice disciplinare risulta   superata dalla considerazione che  le violazioni imputate al ricorrente fossero ritenute eticamente riprovevoli  per la coscienza sociale.

In tema di sanzioni disciplinari, pertanto, il principio di tassatività degli illeciti non può essere inteso nel senso rigoroso imposto nella materia degli illeciti penali.

In simili casi, dunque, è necessario distinguere  gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all'organizzazione aziendale, per lo più ignote alla collettività e quindi conoscibili solo se espressamente previste ed inserite nel codice disciplinare, da quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell’impresa o dei lavoratori, per i quali non è necessaria la specifica inclusione nel suddetto codice e che, pertanto,  possono legittimare il recesso  per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (1).

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Cass., Sentenza. n.18377 del 23 agosto 2006;

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