Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


lunedì 21 luglio 2014

Infortunio in azienda – Responsabilità del direttore dei lavori

Nella sentenza n.3717 del 28 gennaio 2014, la  Corte di Cassazione ha affermato che il direttore dei lavori è responsabile dell’infortunio nel caso  gli sia stato contrattualmente  affidato il compito di sovrintendere ai lavori con possibilità di impartire ordini agli operai o quando si inserisce in concreto nei lavori stessi.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva condannato il responsabile dei lavori di un cantiere edile  alla pena di 3.000,00 € di ammenda,  per aver omesso di redigere durante la progettazione dell'opera il piano di sicurezza e coordinamento (1).

L’imputato si era quindi rivolto alla Suprema Corte, sostenendo che la norma violata indicasse, quale destinatario del suddetto obbligo, il coordinatore per la progettazione e non il responsabile dei lavori.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ribadendo che l’art. 4 del D.Lgs n.494 del 14 agosto 1996 (2) sanciva l’obbligo del coordinatore per la progettazione di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (3) durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.

Gli ermellini hanno ricordato che la suddetta previsione normativa è stata  replicata nell’art.91, comma 1 del  D.Lgs. n.81  del   9 aprile 2008 (4).

La suprema Corte, inoltre, ha precisato l’art.158 del D. Lgs. n. 81/2008, rubricato "Sanzioni per i coordinatori" (5), individua quale soggetto attivo del reato, il "coordinatore per la progettazione" e cioè il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, assoggettandolo, in particolare, alla pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (6)  per la violazione dell'articolo 91, comma primo.

La Cassazione ha poi sottolineato come anche l'abrogata norma sanzionatoria, contenuta nel D.Lgs. n.494/1996, individuasse il coordinatore per la progettazione quale soggetto attivo del reato di specie, sanzionandolo, in caso di violazione, con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni.

Nell’impugnata sentenza il ricorrente era stato invece qualificato nel capo d'imputazione e ritenuto responsabile nella sua qualità di "responsabile dei lavori", figura individuata dall’art.89, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.81/2008 (7) come "soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”.

La Cassazione ha quindi concluso ricordando come, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il direttore dei lavori è responsabile dell'infortunio quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze, sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando, per fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro.

Per tutte le richiamate considerazioni, la Suprema Corte ha annullato la sentenza del merito senza rinvio per insussistenza del fatto, in quanto il reato contestato non poteva essere ascritto   al responsabile dei lavori, ma solo al coordinatore per la progettazione.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Fattispecie di reato prevista dall’art.4, comma 1, e dall’art.21, comma 1, del D.Lgs. n.494/1996;
(2)   - Abrogato dall’art.304 del D.Lgs. n.81/2008;
(3)   - Di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs n.494/1996;
(4)   -  Recante attuazione dell’art.1 della  Legge n.123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
(5)   – Sostituito dal D.Lgs. n.106/2009;
(6)   - Aumentata nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013, per effetto del D. L. n.69/2013;
(7)   – Precedentemente contemplata nell'abrogato art.2, comma 1, lett.c;

Nessun commento:

Posta un commento