Nel
caso di specie, il Tribunale aveva condannato il responsabile dei lavori di un
cantiere edile alla pena di 3.000,00 €
di ammenda, per aver omesso di redigere
durante la progettazione dell'opera il piano di sicurezza e coordinamento (1).
L’imputato
si era quindi rivolto alla Suprema Corte, sostenendo che la norma violata indicasse,
quale destinatario del suddetto obbligo, il coordinatore per la progettazione e
non il responsabile dei lavori.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ribadendo che l’art.
4 del D.Lgs n.494 del 14 agosto 1996 (2) sanciva l’obbligo del coordinatore per
la progettazione di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (3) durante la
progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte.
Gli
ermellini hanno ricordato che la suddetta previsione normativa è stata replicata nell’art.91, comma 1 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 (4).
La
suprema Corte, inoltre, ha precisato l’art.158 del D. Lgs. n. 81/2008,
rubricato "Sanzioni per i coordinatori" (5), individua quale
soggetto attivo del reato, il "coordinatore per la progettazione" e
cioè il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, assoggettandolo, in particolare, alla pena
dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (6) per la violazione dell'articolo 91, comma
primo.
La
Cassazione ha poi sottolineato come anche l'abrogata norma sanzionatoria,
contenuta nel D.Lgs. n.494/1996, individuasse il coordinatore per la
progettazione quale soggetto attivo del
reato di specie, sanzionandolo, in caso di violazione, con la pena dell'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni.
Nell’impugnata
sentenza il ricorrente era stato invece qualificato nel capo d'imputazione e
ritenuto responsabile nella sua qualità di "responsabile dei lavori",
figura individuata dall’art.89, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.81/2008 (7) come "soggetto
che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti
dal presente decreto”.
La
Cassazione ha quindi concluso ricordando come, secondo il consolidato indirizzo
della giurisprudenza di legittimità, il direttore dei lavori è responsabile
dell'infortunio quando gli viene
affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la
possibilità di impartire ordini alle maestranze, sia per convenzione, cioè per
una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando, per
fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito
nell'organizzazione del lavoro.
Per
tutte le richiamate considerazioni, la Suprema Corte ha annullato la sentenza
del merito senza rinvio per insussistenza del fatto, in quanto il reato
contestato non poteva essere ascritto al responsabile dei lavori, ma solo al
coordinatore per la progettazione.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Fattispecie di reato prevista dall’art.4, comma 1, e dall’art.21, comma 1, del
D.Lgs. n.494/1996;
(2)
-
Abrogato dall’art.304 del D.Lgs. n.81/2008;
(3)
-
Di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs n.494/1996;
(4)
- Recante attuazione dell’art.1 della Legge n.123 del 3 agosto 2007, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
(5)
–
Sostituito dal D.Lgs. n.106/2009;
(6)
-
Aumentata nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013, per effetto
del D. L. n.69/2013;
(7)
–
Precedentemente contemplata nell'abrogato art.2, comma 1, lett.c;
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