I
primi due gradi di giudizio avevano respinto la domanda con cui il lavoratore
aveva chiesto la condanna del Comune per violazione dell’art.2013 del Codice
Civile, ai sensi del quale il dipendente
deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione.
La
stessa norma chiarisce che, in caso di assegnazione a mansioni superiori, il
lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che
tale assegnazione diviene definitiva dopo
un periodo fissato dai contratti collettivi, comunque non superiore a tre mesi,
a meno che la medesima non abbia avuto luogo
per la sostituzione di un lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto,.
Investita
della questione, la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore,
confermando quanto disposto nelle sentenze del merito, in quanto il richiamato
art.2103 e la relativa tutela della professionalità acquisita non si applicano
al rapporto di pubblico impiego.
Valerio
Pollastrini
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