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mercoledì 2 luglio 2014

Legittimo demansionamento del dipendente pubblico

Nella sentenza n.7106/2014, la Corte di Cassazione ha diramato la questione inerente al supposto demansionamento del funzionario pubblico che, dopo essere stato adibito dall’Amministrazione comunale all’incarico di comandante della Polizia Minicipale, era stato, in seguito, destinato ad altri compiti, ritenuti inferiori.

I primi due gradi di giudizio avevano respinto la domanda con cui il lavoratore aveva chiesto la condanna del Comune per violazione dell’art.2013 del Codice Civile, ai sensi del quale il dipendente  deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

La stessa norma chiarisce che, in caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che tale assegnazione  diviene definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, comunque non superiore a tre mesi, a meno che  la medesima non abbia avuto luogo per la  sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,.

Investita della questione, la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando quanto disposto nelle sentenze del merito, in quanto il richiamato art.2103 e la relativa tutela della professionalità acquisita non si applicano al rapporto di pubblico impiego.

Valerio Pollastrini

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