Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


lunedì 7 luglio 2014

Le norme sulla sicurezza devono essere osservate anche nei circoli privati

Nella sentenza n.3719 del 28 gennaio 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che la normativa sulla sicurezza è rivolta alla tutela dei lavoratori impiegati in tutti i settori di attività e, pertanto, deve essere applicata anche nei circoli privati, siano essi aperti al pubblico o meno.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha disconosciuto l’opinione diffusa in base alla quale  le prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono applicabili ai circoli privati solamente nei casi in cui i locali degli stessi siano  aperti al pubblico.

Nel caso di specie, la sentenza del merito aveva riconosciuto il legale rappresentante di un’associazione culturale responsabile di plurime violazioni delle disposizioni sancite dal D.Lgs. n.81/2008.

Contro questa pronuncia, l’imputato aveva adito la Cassazione, lamentando che le disposizioni antinfortunistiche all’oggetto della contestazione non fossero applicabili, in quanto il circolo non era aperto al pubblico.

Investita della questione, la Suprema Corte ha preliminarmente ricordato, sia la posizione di datore di lavoro rivestita  dall’imputato, che  l’effettiva sussistenza dei fatti indicati nell'imputazione.

La Cassazione ha quindi rilevato come il ricorrente avesse dedotto che il  Tribunale non aveva tenuto conto che il locale fosse aperto ai soli soci e non al pubblico, circostanza  ritenuta dalla difesa decisiva ai fini dell'inapplicabilità al caso di specie delle violazioni contestate.

Gli ermellini hanno poi sottolineato che tutte le contravvenzioni contestate all'imputato avevano riguardato violazioni della generale disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008.

I giudici di legittimità hanno ricordato che la richiamata disciplina risulta  applicabile a tutti i settori di attività, privati e pubblici ed a tutte le tipologie di rischio.

A tal proposito, pertanto, nessun rilievo può essere attribuito  alla circostanza che il rapporto di lavoro si svolga all'interno di un locale aperto al pubblico o in un circolo privato, dal momento che, per ciò che attiene alla sicurezza dei luoghi di lavoro, le relative prescrizioni di legge sono rivolte a tutelare i dipendenti,  indipendentemente dal fatto che l'accesso ai locali aziendali sia consentito alla generalità delle persone o ai soli soci.

Per tale ragioni, la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso ed ha condannato l’imputato al pagamento di 1.000,00 € in favore della Cassa delle ammende, oltre al ristoro delle spese processuali.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento