Si
tratta del provvedimento disposto dal quarto
comma dell’articolo 15 del Decreto Legge
n.179/2012 (1), che ha
introdotto l’obbligo, per tutti gli esercenti attività di vendita di prodotti e
di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche i pagamenti
effettuati attraverso carte di debito.
Il
successivo comma 5 stabilisce che, sentita la Banca d’Italia, il Ministro dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
può emanare uno o più Decreti per
disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità ed i termini, anche in relazione
ai soggetti interessati, per l’attuazione della disposizione in commento.
Con
i medesimi Decreti, inoltre, può essere
disposta l’estensione dei richiamati obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento
elettronici, anche con tecnologie mobili.
Con
Decreto del 24 gennaio 2014 (2), il Ministro dello Sviluppo Economico ha definito l’ambito di applicazione dei pagamenti
mediante carte di debito.
Detto
Decreto ha fissato l’accettazione
obbligatoria delle carte di debito per i pagamenti di importo superiore ai 30,00 €, sia
per l’acquisto di prodotti che per la fornitura di servizi, anche professionali.
Il
provvedimento ministeriale aveva stabilito che, fino al 30 giugno 2014,
l’obbligo di accettazione sarebbe valso solo per le attività commerciali o
professionali con un fatturato superiore a 200 mila euro. Tale disposizione era
stata motivata con il rilevante numero
di soggetti destinatari della norma, anche in considerazione della
necessità di individuare criteri di gradualità e di
sostenibilità per l’entrata a regime del nuovo precetto.
Lo
stesso provvedimento aveva inoltre previsto la possibilità, entro i successivi novanta
giorni, di individuare, per mezzo di un nuovo Decreto, ulteriori soglie e limiti minimi di fatturato.
L’articolo
9, comma 15-bis, del Decreto Legge n.150/2013 (3) ha prorogato al 30 giugno 2014
il termine di entrata in vigore dell’obbligo di accettazione dei pagamenti
mediante carte di debito, inizialmente fissato al 1° gennaio.
Tale
proroga, pertanto, ha vanificato l’efficacia delle disposizioni introdotte con
il citato Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2014.
Sulla
questione è intervenuta anche la Banca d’Italia che, tramite la Segreteria del
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha ricordato che,
nel contesto europeo, l’Italia si caratterizza
per l’elevata propensione all’utilizzo del contante.
Nel
2013, infatti, solamente 74 operazioni pro-capite sono state regolate nel
nostro Paese attraverso strumenti
alternativi al contante, mentre negli altri Stati comunitari le stesse
tipologie di transazioni evidenziano un numero pari a 194.
Da
questo confronto internazionale emerge che tra le principali determinanti del
basso utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici figurano le differenze
nel reddito pro capite e nel grado di sviluppo e di diffusione dei punti di
accettazione delle carte di pagamento presso le imprese e i liberi
professionisti.
Alla
luce di questi dati, è parere dell’Istituzione Bancaria che un impulso alla diffusione
di strumenti elettronici possa produrre degli effetti benefici in favore di
consumatori, imprese, Amministrazioni pubbliche, nonché per il
rilancio generale dell’economia.
A
tal fine, giova inoltre considerare che, sia il sommerso, che l’economia criminale, risultano fortemente correlati con l’utilizzo del contante
e, complessivamente, hanno un’incidenza sul Pil superiore al 27 %.
La
carta di debito assicura il buon fine dell’operazione di pagamento e richiede
minori attività procedurali e di riconciliazione contabile rispetto agli altri
strumenti elettronici, quali, ad esempio, il
bonifico bancario.
Se,
infatti, nell’uso del contante, così come per degli assegni e gli altri strumenti
cartacei, prevalgono i costi variabili connessi alle esigenze di movimentazione
e di sicurezza, per le carte di debito, invece, risultano prevalenti le quote dei costi fissi
di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture.
Di
conseguenza, un aumento delle operazioni
con carte di debito si traduce automaticamente nella riduzione più che proporzionalmente dei costi unitari.
La
diversa struttura dei costi consente, inoltre, la corretta quantificazione delle soglie di importo di convenienza per i
diversi strumenti di pagamento.
A
tale proposito, gli studi hanno evidenziato che la carta di debito risulta
essere lo strumento più conveniente per le operazioni superiori a 20-30 euro.
Per
tornare al parere espresso dal Ministero, riguardo alla specifica istanza presentata dal Consiglio Nazionale
degli Architetti per ottenere l’annullamento del citato D.M. del 24 gennaio
2014, si ricorda che il TAR Lazio ha respinto l’istanza
cautelare, ritenendo inesistente il fumus
boni iuris, dal momento che il Decreto impugnato sembra rispettare i
limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte
legislativa.
Il
Ministero, infine, ha chiarito che la circolare interpretativa del Consiglio
Nazionale Forense, richiamata nell’interrogazione, interpreterebbe la normativa
nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui
campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a
richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito.
Si
tratta di un’interpretazione che appare confermata dall’assenza di sanzioni a carico dei professionisti per la mancata
predisposizione della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti
effettuabili con moneta elettronica.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
convertito con modificazioni nella Legge n.221/2012;
(2)
-
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2014;
(3)
-
convertito con modificazioni nella Legge n.15/2014;
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