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lunedì 7 luglio 2014

Chiarimenti del Ministero sul pos negli studi professionali

In risposta all’interrogazione n.5-02936, presentata in Commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell’Economia ha chiarito con la Nota prot. n. D/825 del 10 giugno scorso che per gli studi professionali la predisposizione del pos non è configurabile in termini di obbligatorietà.

Si tratta del provvedimento disposto  dal quarto comma  dell’articolo 15 del Decreto Legge n.179/2012 (1), che ha introdotto l’obbligo, per tutti gli esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il successivo comma 5 stabilisce che, sentita la Banca d’Italia, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può emanare  uno o più Decreti per disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità ed i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, per l’attuazione della disposizione in commento.

Con i medesimi Decreti, inoltre,  può essere disposta l’estensione dei richiamati obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili.

Con Decreto del 24 gennaio 2014 (2), il Ministro dello Sviluppo Economico ha definito l’ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito.

Detto Decreto  ha fissato l’accettazione obbligatoria delle carte di debito per i pagamenti di importo superiore ai 30,00 €, sia per l’acquisto di prodotti che per la fornitura di servizi, anche professionali.

Il provvedimento ministeriale aveva stabilito che, fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di accettazione sarebbe valso solo per le attività commerciali o professionali con un fatturato superiore a 200 mila euro. Tale disposizione era stata motivata con il rilevante numero di soggetti destinatari della norma, anche in considerazione della necessità   di individuare criteri di gradualità e di sostenibilità per l’entrata a regime del nuovo precetto.

Lo stesso provvedimento aveva inoltre previsto la possibilità, entro i successivi novanta giorni, di individuare, per mezzo di un nuovo Decreto,  ulteriori soglie e  limiti minimi di fatturato.

L’articolo 9, comma 15-bis, del Decreto Legge n.150/2013 (3) ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito, inizialmente fissato al 1° gennaio.

Tale proroga, pertanto, ha vanificato l’efficacia delle disposizioni introdotte con il citato Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2014.

Sulla questione è intervenuta anche la Banca d’Italia che, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha ricordato che, nel contesto europeo, l’Italia  si caratterizza per l’elevata propensione all’utilizzo del contante.

Nel 2013, infatti, solamente 74 operazioni pro-capite sono state regolate nel nostro Paese attraverso  strumenti alternativi al contante, mentre negli altri Stati comunitari le stesse tipologie di transazioni evidenziano un numero pari a  194.

Da questo confronto internazionale emerge che tra le principali determinanti del basso utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici figurano le differenze nel reddito pro capite e nel grado di sviluppo e di diffusione dei punti di accettazione delle carte di pagamento presso le imprese e i liberi professionisti.

Alla luce di questi dati, è parere dell’Istituzione Bancaria che un impulso alla diffusione di strumenti elettronici possa produrre degli effetti benefici in favore di consumatori,  imprese,  Amministrazioni pubbliche, nonché per il rilancio generale dell’economia.

A tal fine, giova inoltre considerare che, sia  il sommerso, che  l’economia criminale, risultano  fortemente correlati con l’utilizzo del contante e, complessivamente, hanno un’incidenza sul Pil superiore al 27 %.

La carta di debito assicura il buon fine dell’operazione di pagamento e richiede minori attività procedurali e di riconciliazione contabile rispetto agli altri strumenti elettronici, quali, ad esempio, il  bonifico bancario.

Se, infatti, nell’uso del contante, così come per degli assegni e gli altri strumenti cartacei, prevalgono i costi variabili connessi alle esigenze di movimentazione e di sicurezza, per le carte di debito,  invece,  risultano prevalenti le quote dei costi fissi di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture.

Di conseguenza, un aumento  delle operazioni con carte di debito si traduce automaticamente nella riduzione  più che proporzionalmente dei costi unitari.

La diversa struttura dei costi consente, inoltre, la corretta quantificazione  delle soglie di importo di convenienza per i diversi strumenti di pagamento.

A tale proposito, gli studi hanno evidenziato che la carta di debito risulta essere lo strumento più conveniente per le operazioni superiori a 20-30 euro.

Per tornare al parere espresso dal Ministero, riguardo alla specifica  istanza presentata dal Consiglio Nazionale degli Architetti per ottenere l’annullamento del citato D.M. del 24 gennaio 2014,  si ricorda  che il TAR Lazio ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo inesistente il fumus boni iuris, dal momento che   il Decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa.

Il Ministero, infine, ha chiarito che la circolare interpretativa del Consiglio Nazionale Forense, richiamata nell’interrogazione, interpreterebbe la normativa nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito.

Si tratta di un’interpretazione che appare confermata dall’assenza di  sanzioni  a carico dei professionisti per la mancata predisposizione della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - convertito con modificazioni nella Legge n.221/2012;
(2)   - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2014;
(3)   - convertito con modificazioni nella Legge n.15/2014;

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