Il
caso di specie è quello di un nostromo che era rimasto vittima di un infortunio
mentre era intento ad effettuare delle
operazioni a bordo della bettolina.
Il
natante, ormeggiato al porto di Capodistria per effettuare un'operazione di
rifornimento della nave, era stato raggiunto da cattivo tempo con un graduale
peggioramento dello stato del mare e del vento.
Mentre
il lavoratore si trovava a prora della bettolina per effettuare un rinforzo
degli ormeggi, un improvviso rollio e beccheggio aveva rotto il passacavi di prua e quindi la bettolina,
provocando la sua violenta caduta a
terra, con colpo particolarmente violento alla schiena.
In
seguito a questo incidente, il dipendente aveva
convenuto in giudizio la datrice
di lavoro per ottenere l'annullamento dei licenziamento ed il risarcimento del
danno subito.
Il
ricorrente aveva evidenziato che l'infortunio, regolarmente indennizzato
dall'INAIL, lo aveva costretto ad una lunga assenza dal lavoro, tanto che al
superamento del periodo di comporto era stato licenziato.
Il
dipendente aveva impugnato il recesso in ragione della responsabilità del datore
di lavoro nell'infortunio, a causa del quale
era stato dichiarato inidoneo
alla navigazione.
Ricordando
che l’infortunio era stato provocato dalla rottura di una dotazione di bordo,
il passacavi, il ricorrente aveva
rilevato che il D.Lgs. n.271/99 imponeva
precisi obblighi di sicurezza a carico dell'armatore ed, in particolare, disponeva
l'obbligo di garantire l'efficienza e la sicurezza dell'ambiente di lavoro e
quindi la regolare manutenzione tecnica di impianti, apparati dì bordo e
dispositivi di sicurezza.
Si
trattava, inoltre, di un elemento
introdotto dalla società in via successiva rispetto alla fabbricazione e,
pertanto, a detta del dipendente, il datore
di lavoro avrebbe dovuto dimostrare che
fosse omologato dal Rina e, comunque, che avesse provveduto a sottoporlo a
regolare verifica e manutenzione ed, in particolare, alle prove tecniche di
saldatura di bordo.
Rilevando
come, in seguito ai postumi dell’incidente, avesse perso totalmente la capacità di lavoro specifica, il dipendente
aveva sottolineato che la coperta di prua dell'unità fosse sprovvista di fondo
antisdrucciolo e, pertanto, il
licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto doveva
considerarsi illegittimo, con suo conseguente diritto alla reintegrazione ed al risarcimento dei danni patrimoniali ed alla
salute, provocati dalla condotta colpevole del datore di lavoro.
Nel
contestare integralmente le pretese del
ricorrente, l’azienda aveva evidenziato che la bettolina in questione era un
galleggiante privo di mezzi di propulsione, con certificato di classe valido
alla data dell'infortunio, e che la stessa, oltre alle certificazioni di
idoneità all'uso necessarie, fosse dotata di
tutti i Dispositivi di Protezione individuali previsti.
Il
mezzo, inoltre, era dotato di armamento marinaresco e attrezzature superiori al carico richiesto e, dunque, il cedimento
del passacavi sarebbe dipeso dalla eccezionalità dell'evento meteo e non da una
responsabilità della datrice di lavoro, così come pure la caduta del
ricorrente.
Il
datore di lavoro aveva poi ricordato che, alcuni giorni dopo l’incidente,il
dipendente era rientrato in servizio ma, in seguito, aveva chiesto di essere sbarcato per riapertura
di infortunio precedente ed era stato dichiarato clinicamente guarito dopo un
ulteriore mese. Avendo però superato il periodo massimo di comporto, la società
lo aveva licenziato.
L’azienda,
infine, aveva negato la supposta violazione della normativa invocata dal
ricorrente, deducendo che il passacavi non sarebbe né un impianto, né un
apparato, né un dispositivo di sicurezza , né assumeva rilevanza l'omessa
denuncia, che l’art.182 cod. nav impone soltanto a fronte di un sinistro navale.
Investito
della questione, il Tribunale ha rigettato le domande del lavoratore,
ritenendole infondate.
Nella
premessa, il giudice ha ricordato che il ricorrente aveva lamentato la
violazione, da parte datoriale,
dell’art.6 del D.Lgs n.271/1999,
in relazione agli obblighi gravanti sull’imprenditore di "garantire le
condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed in particolare la regolare
manutenzione tecnica degli impianti, apparati di bordo e dispositivi di .sicurezza"
, considerato che, secondo quanto emerso dalla perizia di parte, a causa del
sopravvenuto mal tempo e moto ondoso, il passacavi si era rotto, provocando un
allentamento dell’ormeggio con movimento dell’imbarcazione che avrebbe fatto cadere il lavoratore,
intento a rinforzare degli ormeggi.
Per
contro, il consulente di parte della società
aveva cercato di dimostrare che l'ambiente di lavoro fosse sicuro e
conforme alla normativa, posto che tutto il personale, compreso il
ricorrente, era dotato dei necessari
Dispositivi di Protezione Individuali e
che la bettolina era dotata delle
certificazioni del Rina.
In
merito alla norma di cui all'art. 6
sopra richiamata, il Ctp di parte attrice aveva confermato come il passacavi in
questione fosse un accessorio e che,
dunque, non rientrasse né nella nozione di apparato, né in quelle di
impianto o dispositivo di sicurezza.
In
particolare il Ctp di parte resistente aveva ritenuto che la rottura del
passacavi in posizione più avanzata rispetto alla bitta fosse dipesa
dall'eccezionalità della situazione atmosferica e non da un'inefficienza
dell’accessorio.
Del
resto la documentazione agli atti inerente alle condizioni del vento avevano dimostrato
detta eccezionalità.
Ad
avviso del consulente, sarebbero state proprio queste condizioni complessive ad originare le
sollecitazioni violente ed inusuali, con moti contrastanti anche degli altri
mezzi galleggianti che si trovavano nelle vicinanze, che avrebbero fatto cadere
in coperta il ricorrente mentre stava rinforzando gli ormeggi.
Entrando
nel merito, il Tribunale ha rilevato, a proposito dello stato di sicurezza del
luogo di lavoro, che tutti i testimoni escussi avevano confermato che la coperta
fosse dotata di pitturazione atta ad impedire lo scivolamento, anche a contatto con la schiuma del mare.
In
merito alla sicurezza ambientale ed alla circostanza che il passacavi in
questione non rientrasse nella nozione tecnica di cui all'art 6 cit., il
giudice ha ritenuto sufficiente considerare
le prove documentali versate in atti dalla resistente, nonché le prove orali assunte.
I
testimoni, infatti, avevano confermato
l'assenza di pregressi incidenti ed il rispetto di tutti gli adempimenti di
sicurezza, prescritti all'epoca in capo alla resistente.
In
particolare, un teste aveva sottolineato che il ricorrente aveva precise
responsabilità di verifica della situazione degli ormeggi, dei cavi ed anche degli
accessori dell’imbarcazione ed aveva dichiarato, inoltre, che il lavoratore non aveva segnalato la situazione di usura del
passacavi, mentre, dalle altre testimonianze era emerso che l'eventuale difetto di saldatura poteva essere
rilevato con un semplice controllo visivo.
Da
ultimo, la Consulenza Tecnica disposta dal giudice ed incentrata sul passacavi,
la cui rottura, ad avviso del ricorrente, avrebbe provocato la sua caduta sulla
coperta della nave, aveva chiarito
definitivamente che si trattava di elemento non necessario, né previsto nel
progetto costruttivo del mezzo, correttamente ed efficacemente dotato di un
sistema di bitte singole e doppie che ne consentivano l'ormeggio e lo
svolgimento in sicurezza delle operazioni di rifornimento cui era destinato.
In
particolare, il consulente aveva sottolineato come detto passacavi non fosse
necessario per la stabilità del natante
ed era stato installato dalla società soltanto
per evitare che il cavo strisciasse sulla pavesata durante le operazioni di
ormeggio, rischiando così di far inciampare il personale.
Dalla
completa lettura degli atti, pertanto, non sussiste alcuna prova che la caduta del ricorrente sia stata
provocata da questo accessorio.
Il
giudicante ha quindi precisato che entrambe le Ctu di parte avessero accertato
che la rottura di questa maglia non fosse dipesa da un difetto di costruzione o di saldatura, ma
dall’improvviso mutamento atmosferico, che aveva provocato un moto ondoso
anomalo e, soprattutto, un sistema di forze, estraneo alla normalità ed
all’idoneità attestata del mezzo e dei suoi accessori.
In
sostanza, l’incidente era stato causato da un evento imprevedibile che esulava
dalla diligenza richiedibile alla datrice di lavoro (1).
Alla
luce di quanto fin qui enunciato, il Tribunale ha escluso che l’incidente possa
essere stato causato da una condotta colposa o dolosa del datore di lavoro, in
quanto, in ragione della diligenza
richiedibile e prevedibile, nel caso di specie erano state disposte tutte le
misure di sicurezza, risultando la caduta del dipendente ascrivibile ad un
evento imprevedibile ed accidentale quale il mal tempo che, a fronte anche
della particolare posizione delle altre imbarcazioni, aveva amplificato i moti
oscillatori tipici e usuali per chi svolgeva il mestiere del ricorrente, tanto
da provocarne la caduta.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Cass., Sentenza n.1312/2014;
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